COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 108 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dall’A.S.D. Seravezza Calcio avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Della Latta Andrea fino al 02.02.2013. C.U. N° 40 del 02.02.2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 108 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dall’A.S.D. Seravezza Calcio avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Della Latta Andrea fino al 02.02.2013. C.U. N° 40 del 02.02.2012. Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava il calciatore Della Latta Andrea fino al 2 febbraio 2013 poiché “espulso per aver offeso il D.G., alla notifica lanciava, con le mani, un pallone contro il D.G., raggiungendolo al viso provocandogli lieve dolore”. Il fatto accadeva in occasione della gara Querceta – Seravezza disputata il 28 gennaio 2012 (gara sospesa). Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società Seravezza Calcio. La società eccepisce, preliminarmente, che vi sia stato uno scambio di persona; il calciatore che avrebbe lanciato il pallone verso l'arbitro sarebbe stato il tesserato Lorenzoni Lorenzo e non il Della Latta. Lo scambio di persona, precisa la società, sarebbe stato probabilmente da imputarsi alla circostanza che entrambi i calciatori sedessero in panchina, con conseguente impossibilità del D.G. di poterli riconoscere tramite il numero di maglia. A conforto di quanto sopra, allega al gravame una dichiarazione sottoscritta dal Lorenzoni con la quale il calciatore riconosce la propria colpa al posto del compagno di squadra Della Latta; contestualmente il Lorenzoni porge le proprie scuse. Nel merito, la società riconosce il gesto compiuto, ma asserisce non esserci stata alcuna volontà di colpire l'arbitro, avendo avuto intenzione, il Lorenzoni, di lanciare il pallone verso un avversario in seguito ad una forte provocazione.. Conclude con la richiesta di una riduzione della sanzione da comminarsi solo al Lorenzoni e con la richiesta di audizione personale. Nel supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione ai fini istruttori, il Direttore di Gara conferma di non aver potuto riconoscere l'incolpato tramite il numero di maglia, ma solo successivamente, dopo essere rientrato negli spogliatoi, tramite i documenti d'identità. Nel merito, conferma la volontarietà del gesto nei suoi confronti. All'udienza del 24 febbraio 2012 il rappresentante della società insiste nel reclamo e contesta quanto contenuto nel supplemento di rapporto; asserisce che lo stesso arbitro era a conoscenza del calciatore che lo aveva colpito con il pallone, come lo stesso D.G. aveva dichiarato al dirigente accompagnatore a fine gara. Evidenzia, altresì, la mancanza di conformità della lista di gara consegnata rispetto a quella agli atti, per mancanza delle croci di segnalazione delle sanzioni a carico dei calciatori del Seravezza. Il Collegio, quindi, rinviava l'udienza al giorno 9 marzo 2012, al fine di udire il Direttore di Gara e quindi nuovamente la società. In tale data, l'arbitro ribadiva con sicurezza che le liste consegnate alle squadre erano identiche a quelle allegate al rapporto di gara, avendole compilate simultaneamente in sequenza. Sull'identificazione del Della Latta, affermava essere certo e sicuro avendo controllato la foto nell'immediatezza del fatto. Confermava, in ultimo, di aver riferito al dirigente del Seravezza di essere a conoscenza del colpevole, ma solo dopo aver riscontrato i cartellini. Liberato l'arbitro, veniva quindi sentita nuovamente la società, la quale depositava in originale la lista di gara che gli era stata consegnata, evidenziando come sulle liste non fossero riportati i nomi di calciatori di entrambe le squadre sebbene fossero stati ammoniti. Conclusa l'audizione, la Commissione riteneva – nell'ambito dei poteri istruttori che le sono propri – di procedere ad un riconoscimento, e disponeva, quindi, in tal senso. All'udienza odierna, pertanto, la società si presentava con tre giocatori, ovvero il Lorenzoni, il Della Latta ed un terzo calciatore; i tesserati minori di età erano accompagnati dai genitori esercenti la potestà. Introdotto il D.G., ed invitato al riconoscimento, questi affermava di non essere in grado di riconoscere l'autore del gesto, ma escludendo, per il colore dei capelli, uno dei tre calciatori presenti (il terzo giocatore, non il Della Latta, né il Lorenzoni). Conclusosi il riconoscimento, veniva nuovamente udita la reclamante, la quale confermava quanto già eccepito nel reclamo e nelle precedenti due audizioni. Al termine dell’ampia istruttoria, indispensabile alla luce delle contestazioni svolte e del tenore delle carte, la Commissione è in grado di decidere. Ritiene il Collegio che le argomentazioni svolte dalla reclamante, la documentazione prodotta e le risultanze dell'istruttoria abbiano un'importante rilevanza processuale. La Commissione Disciplinare ritiene che vi sia stato, effettivamente ed in concreto, uno scambio di persona. Innanzitutto, si evidenzia come in allegato al reclamo vi sia la dichiarazione di “auto-incolpazione” del Lorenzoni. Pare davvero poco credibile che un calciatore diciannovenne, con la naturale voglia di giocare a calcio, si auto accusi con un mendacio al solo fine di fare una cortesia alla società e al compagno di squadra, sapendo di andare incontro ad una lunga squalifica (e ad un eventuale deferimento, unitamente alla società e all'altro tesserato, nel caso il mendacio fosse scoperto). La società, con la produzione di una lista di gara accertata difforme da quella agli atti di gara, ha inteso evidenziare talune imprecisioni nell'operato arbitrale e di una certa “titubanza” – come ha affermato- nel comportamento. Di fatto e da sola, questa considerazione non influenzerebbe il giudizio, ma se coniugata con il mancato riconoscimento “sul campo”, tramite il numero di maglia, ma solo con un esame dei cartellini e/o carte d'identità effettuato a posteriori dopo una serie di accadimenti e intemperanze, genera il dubbio che una qualche imprecisione o errore possa esserci stata (lo stesso D.G. nel supplemento di rapporto afferma “ritenevo di riconoscere”; affermazione poi chiarita in corso di audizione). Infine il riconoscimento: è evidente che laddove un arbitro – come sovente purtroppo accade – non sia in grado di riconoscere alcun giocatore, nella generalità dei casi automaticamente la decisione deve basarsi sugli atti di gara. Ma in questo caso, in realtà, il Direttore di Gara esclude uno dei tre tesserati presenti, e pertanto - nella sostanza – afferma indirettamente di non riconoscere il Della Latta rispetto al Lorenzoni; questo avvalora la tesi che vi possa essere stato effettivamente un errore di identificazione, alla luce anche della situazione ambientale che si era creata pressoché contestualmente (e prima della identificazione “documentale”), e che ha in ultimo visto la sospensione dell’incontro da parte dell’arbitro, come risulta dagli atti di gara. In relazione a quanto oggetto di decisione, questa Commissione tiene a precisare, al fine di evitare pericolose “derive” interpretative, che non si vuole assolutamente mettere in discussione la natura di fonte privilegiata degli atti di gara e delle affermazioni rilasciate dai Direttori di Gara. Ma proprio per la loro natura privilegiata, laddove tali atti o dichiarazioni lascino margine ad una diversa interpretazione dei fatti, e la reclamante e/o l'istruttoria portino e convergano tangibilmente in altre direzioni, la decisione non può che esserne la conseguenza. Nel merito dell’entità della sanzione, la decisione oggi presa ne preclude l’esame. Infine, il Collegio ritiene doveroso sottolineare l'encomiabile comportamento processuale della reclamante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo, riqualifica il calciatore Della Latta Andrea con decorrenza immediata, sospende il calciatore Lorenzoni Lorenzo, e dispone l'invio degli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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