COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 110 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della ASD Lastrigiana Calcio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Madonia Alessandro con una squalifica fino al 02/09/2012. C.U. n.40 del 02/02/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 110 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della ASD Lastrigiana Calcio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Madonia Alessandro con una squalifica fino al 02/09/2012. C.U. n.40 del 02/02/2012. Al termine della gara “Lastrigiana – Fortis Juventus” valevole per il campionato Juniores Regionale, il tesserato in oggetto partiva di corsa dalla panchina e avvicinatosi all’arbitro lo colpiva all’avambraccio, senza procurargli conseguenze. Tentava poi di aggredirlo e in tale circostanza profferiva offese e minacce. Il tentativo di aggressione non veniva posto in essere grazie all’intervento di alcuni calciatori. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per mesi sette. Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la società Lastrigiana Calcio la quale non contesta l’entità della sanzione ma afferma che l’autore della condotta contestata non è stato il calciatore Madonia Alessandro, che indossava la maglia n.16, ma il tesserato Salvadori Jacopo che indossava la maglia n.15. Chiede a tal fine un riconoscimento del calciatore espulso da parte del D.G. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma che il calciatore che lo ha colpito è Madonia Alessandro, ricordando perfettamente che il calciatore che lo colpiva aveva il pantaloncini contrassegnato con il n. 16. Una volta rientrato negli spogliatoi eseguiva il riconoscimento della foto presente sul documento di riconoscimento. Questa C.D. nutrendo alcuni dubbi circa il reale esecutore del tentativo di aggressione al D.G, nell’ambito delle proprie attribuzioni così come stabilito dall’art. 34 GGS, aderiva alla richiesta della reclamante e disponeva il riconoscimento da parte dell’arbitro. A tal fine ingiungeva alla società la presenza, alla procedura di riconoscimento, dei calciatori Madonia Alessandro e Salvadori Jacopo, oltre un terzo tesserato di conformazione simile ai due suddetti. In data 23/03/2012 si presentava davanti a questa C.D. il sig. Tiberio Giovanni per conto della società Lastrigiana, come da giusta delega in atti. Erano presenti anche i calciatori Madonia Alessandro, Salvadori Jacopo e Mencattini Stefano tutti accompagnati da un genitore in quanto minorenni. Una volta identificati i presenti veniva introdotto il D.G. sig. La Regina Steven al quale venivano mostrati i tre calciatori. Gli veniva chiesto se fra questi tre era presente colui che aveva tentato di aggredirlo ed in caso positivo di indicarlo. L’arbitro dichiarava di non essere in grado di riconoscere il giocatore, essendo passati ormai due mesi dalla partita in questione. Dichiarava comunque di ricordare perfettamente che il calciatore che aveva tentato di aggredirlo aveva il n. 16 sul pantaloncino. A tal punto il rappresentante della società dichiarava di non aver nulla da aggiungere rispetto a quanto esposto nel reclamo e nelle sedute precedenti. Questa C.D. preso atto del mancato riconoscimento da parte del D.G. del calciatore che ha posto in essere l’aggressione, non può che confermare quanto descritto negli atti di gara. Pertanto avendo l’arbitro individuato nel giocatore Madonia Alessandro il responsabile dei fatti contestati dal G.S. questa Commissione Disciplinare non può che confermare la sanzione ad esso applicata. Sanzione del resto neanche contestata dalla reclamante relativamente alla sua quantificazione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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