COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 122 stagione sportiva 2011/2012 Gara Vinci – Giglio Rosso (3-2) del 25/02/2012. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.43 del 29/02/2012 Del. Prov. Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 122 stagione sportiva 2011/2012 Gara Vinci – Giglio Rosso (3-2) del 25/02/2012. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.43 del 29/02/2012 Del. Prov. Firenze. Reclama la società Giglio Rosso avverso la squalifica fino al 30/05/2012 del calciatore Giani Eduardo il quale “espulso per avere offeso il D.G. alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le offese e dava una spinta all’Arbitro”. La società non nega le rimostranze del tesserato verso l’arbitro, tuttavia esclude categoricamente che via stata una spinta al D.G. Chiede una riduzione della sanzione e di essere udita dalla C.D. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, precisa che il calciatore gli ha appoggiato una mano sul petto centralmente e di avere ricevuto una spinta senza procurargli alcun danno e non causando movimento del suo corpo in quanto la predetta non era tale da muoverlo. All’udienza del 23/03/2012 il rappresentante della società reclamante, udito il supplemento di rapporto dell’arbitro, ha reiterato la richiesta di riduzione della sanzione. La C.D. esaminato gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Il Collegio rileva che relativamente alle offese contestate al calciatore non vi è materia del contendere in quanto la reclamante di fatto conferma l’accaduto. Da quanto esposto pertanto l’attenzione della C.D. si deve incentrare sul fatto-spinta che l’arbitro definisce in modo assolutamente succinto nel rapporto di gara “dandomi una spinta” mentre descrive in maniera molto dettagliata nel supplemento. Esaminando questo secondo documento si rileva che il gesto posto in essere dal calciatore, sia pure deprecabile e quindi meritevole di sanzione, deve essere valutato nell’ottica ivi descritta e non nel più ampio concetto generalista contenuto nel rapporto di gara. In altri termini, il Collegio dubita addirittura che possa essere usato il termine “spinta” all’atto incriminato, in quanto il gesto del calciatore non ha provocato alcun movimento del corpo dell’arbitro data la sua lieve intensità. Tale ricostruzione viene altresì suffragata dall’assenza di dolore. Pertanto la sanzione da infliggere al calciatore dovrà tenere conto di quanto successivamente dichiarato dal D.G. il quale, con la versione fornita in prime cure, ha certamente ingenerato nel primo giudice un convincimento diverso rispetto a quello del Collegio, stante la diversa versione dell’accaduto fornita dall’arbitro. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Giani Eduardo fino al 30/04/2012. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it