COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 127 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 49 del 08.03.2012) Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica S. Maria a Montecalvoli avverso la sanzione della squalifica per 5 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Rossetti Nicolò

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 127 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 49 del 08.03.2012) Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica S. Maria a Montecalvoli avverso la sanzione della squalifica per 5 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Rossetti Nicolò Con tempestivo reclamo l’Associazione Sportiva Dilettantistica S. Maria a Montecalvoli - a nome del Presidente A. Favale – impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato al calciatore la squalifica per 5 (cinque) gare, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, con conseguenze fisiche”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, contestando la parte motiva del provvedimento in punto di condotta violenta. Sostiene, invero, che la condotta posta in essere dal giocatore sia in realtà una scorrettezza da inquadrare nell’ambito di uno scontro di giuoco, nel tentativo di impedire all’avversario di prendere una posizione ottimale per concludere l’azione in contropiede. A dimostrazione di quanto sostenuto, precisa la reclamante che lo scambio delle reciproche scorrettezze non è stato ravvisato dal direttore di gara e che i due giocatori coinvolti si sono immediatamente rialzati come se niente fosse accaduto, uscendo insieme dal terreno di giuoco spiegandosi l’accaduto. In ordine alle conseguenze fisiche, evidenzia che i giocatori coinvolti nello scontro non hanno avuto bisogno di particolari attenzioni mediche e che la piccolissima fuoriuscita di sangue riscontrata si è verificata perché si è toccato la parte più sensibile del viso. La Commissione, richiesto ed acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. Il reclamo non è meritevole di accoglimento. L’Assistente arbitrale - con il supplemento di rapporto reso su richiesta della Commissione - ha confermato quanto descritto in sede di referto di gara, precisando, con dovizia di particolari, i fatti oggetto di contestazione; in particolare, ha precisato che i giocatori avversari - Bozzi Francesco e Rossetti Niccolò – sono venuti a contatto nello sviluppo di un’azione di giuoco, a seguito della quale il Rossetti Nicolò ha colpito - prima alla nuca e poi al volto - il Bozzi Francesco, il quale ha prontamente reagito sferrando una gomitata al volto dell’avversario. L’Assistente arbitrale ha, inoltre, dichiarato che l’episodio non è stato notato dal direttore di gara, in quanto avvenuto alle spalle, confermando la perdita di sangue sul volto di entrambi i giocatori. I rapporti di gara dell’Assistente arbitrale, cui occorre ricordarne il carattere di fede privilegiata, sono in punto di fatto univoci, ben dettagliati e scevri da contraddizioni. La condotta tenuta dai giocatori descritta dall’Assistente arbitrale è tutt’altro che inerente allo svolgimento del gioco del calcio ed appare - ictu oculi – contenere i crismi propri della violenza. In punto di quantum, la sanzione inflitta al calciatore Bozzi Francesco risulta correttamente applicata dal Giudice di prime cure, in quanto conforme al precetto normativo (art. 19, comma 4, lett. b) e c)) e all’orientamento consolidato di quest’Organo Giudicante che nel decidere se applicare il precetto sanzionatorio più mite, previsto dall'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., ovvero quello più gravoso, disciplinato dall'art. 19, comma 4, lett. c) C.G.S., tiene conto, come parametro di riferimento, delle conseguenze fisiche riportate dal soggetto passivo della condotta violenta. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Respinge il reclamo proposto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica S. Maria a Montecalvoli, confermando la sanzione di 5 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Rossetti Nicolò. -Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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