COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 124 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Talla Avverso Squalifica Calciatore Occhiolini Nicola Per 7 Gg (C.U. N° 48 Del 132012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 124 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Talla Avverso Squalifica Calciatore Occhiolini Nicola Per 7 Gg (C.U. N° 48 Del 132012) Propone rituale reclamo La A.s.d. Talla avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, dopo la notifica si posizionava in tribuna, da dove offendeva e minacciava il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.”. Reclama la società contestando che il calciatore abbia tenuto condotta violenta, affermando che per condotta violenta si deve intendere la condotta che abbia provocato o fosse idonea a provocare oggettivamente conseguenze pregiudizievoli, e ”connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva” in danno dell’avversario. In ordine al successivo comportamento, si limita a negare che il calciatore abbia proferito le offese e minacce contenute nel rapporto, asserendo che l’Occhiolini si era recato sì in tribuna, ma seduto accanto al Commissario di Campo e aveva tenuto un comportamento corretto, tanto che il Commissario di Campo non aveva fatto menzione di alcuna intemperanza del calciatore nel proprio rapporto. Ipotizza pertanto che l’arbitro abbia confuso l’Occhiolini con altro soggetto presente sugli spalti. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione, in subordine una riduzione, e chiede che il calciatore sia chiamato a testimone. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto sia del D.G., sia del Commissario di Campo, decide di respingere il reclamo. Innanzitutto, a livello probatorio, non è in alcun modo consentita la testimonianza di chicchessia, tantomeno dell’incolpato. Solo nel caso in cui anche il calciatore colpito da provvedimento abbia sottoscritto in proprio il reclamo, può essere ammesso al dibattimento e sentito, ma non certo in qualità di testimone. Fatta questa premessa di ordine procedurale, osserva la C.D. come dal rapporto arbitrale emerge chiaramente la condotta violenta del calciatore a poco rilevando l’elemento psicologico e della idoneità lesiva. E’ sufficiente infatti la descrizione fornita dal D.G. (calcio in un ginocchio a gioco fermo) per affermare senza ombra di dubbio, che il comportamento dell’Occhiolini rientra nella fattispecie della “condotta violenta” per la quale il C.G.S. prevede una pena minima di tre giornate di squalifica (cinque allorchè vi siano conseguenze). Quanto alle offese e minacce dalle tribune, nel supplemento l’arbitro, così come nel primo rapporto, conferma che il calciatore si posizionava sulle tribune proferendo le frasi già riportate. Quanto alla presenza del Commissario di Campo afferma che questi era sì presente, ma non sulle tribune bensì a bordo campo, e mai si sarebbe recato sugli spalti. Anche il Commissario di Campo, interpellato in proposito, ha inviato un suo supplemento, nel quale specifica che le affermazioni della reclamante non corrispondono al vero. Conferma di non essersi mai recato sugli spalti e di essere rimasto a bordo campo. Asserisce infine che, dal suo punto di osservazione, situato sotto la tribuna nel sottopassaggio, non poteva sentire nè vedere il calciatore. La sanzione comminata, considerata altresì l’aggravante della qualifica di capitano è congrua e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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