COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 18/ 3/2012 ATLETICO VILLA – GALZIGNANO TERME A scioglimento della riserva, di cui al C.U. 59 del 21.03.2012;
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 18/ 3/2012 ATLETICO VILLA - GALZIGNANO TERME
A scioglimento della riserva, di cui al C.U. 59 del 21.03.2012;
il G.S. premesso :
- che la società Galzignano Terme proponeva preannuncio di reclamo avverso la gara del 18.03.2012 contro Atletico
Villa per la posizione irregolare del giocatore Businarolo Luca, squalificato per recidività di ammonizioni, come da C. U.
n. 58 del 16.03.2012;
- che al preannuncio seguiva tempestiva e regolare presentazione dei motivi;
61/1534
- che la società Atletico Villa faceva pervenire contro deduzioni, con le quali significava che non aveva preso visione del
comunicato n. 58, essendosi attenuta alle risultanze del precedente n. 57 del 14.03.2012;
- considerato che il contenuto dei Comunicati Ufficiali si considera conosciuto dai destinatari dal giorno della
pubblicazione e che le disposizioni in essi riportate devono trovare applicazione nel giorno immediatamente successivo
alla pubblicazione (art. 22.2 e 11 C.G.S.);
- considerato, ancora, che il principio trova eccezione soltanto in ipotesi di mancata conoscibilità per caso fortuito o forza
maggiore, nell'ipotesi neppure addotti dalla reclamata, per cui il reclamo deve essere accolto.
P.Q.M. il G.S. delibera :
- di non omologare il risultato Atletico Villa - Galzignano Terme 1 a 1, conseguito sul campo;
- di applicare alla società ATLETICO VILLA la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio ALETICO VILLA -
GALZIGNANO TERME 0 a 3;
- di applicare al dirigente accompagnatore di Atletico Villa TURRI MATTEO la sanzione dell'inibizione fino al 10.04.2012
con effetto dalla pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale;
- di infliggere al giocatore BUSINAROLO LUCA la squalifica per una ulteriore giornata;
- di applicare alla società ATLETICO VILLA la sanzione dell'ammenda di euro 60,00.
A CARICO DI SOCIETA'
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