F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 28 Marzo 2012 (403) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: PATRICIA JORNET SANCHEZ (calciatrice tesserata per la Società SSD Futsal TSC & Preci), DAMIANO BASILE (dirigente con delega di rappresentanza della Società SSD Futsal TSC & Preci), VALERIO PIERSIGILLI (dirigente della Società SSD Futsal TSC & Preci), Società SSD FUTSAL TSC & PRECI • (nota N°. 6097/721 pf 11-12/SP/ac del 8.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 28 Marzo 2012
(403) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: PATRICIA JORNET SANCHEZ (calciatrice tesserata per la Società SSD Futsal TSC & Preci), DAMIANO BASILE (dirigente con delega di rappresentanza della Società SSD Futsal TSC & Preci), VALERIO PIERSIGILLI (dirigente della Società SSD Futsal TSC & Preci), Società SSD FUTSAL TSC & PRECI • (nota N°. 6097/721 pf 11-12/SP/ac del 8.3.2012).
La Procura federale con atto datato 8 marzo 2012 ha deferito a questa Commissione la calciatrice Patricia Jornet Sanchez attualmente tesserata per la Società Futsal TSC & Preci, i Sigg.ri Damiano Basile e Valerio Piersigilli, entrambi dirigenti della detta Società, il primo con delega di rappresentanza della stessa, nonché la Società Futsal TSC & Preci, per la violazione da parte delle persone fisiche degli artt. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 2 CGS, da parte della Società per la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, stante la violazione ascritta al proprio dirigente con delega di rappresentanza (responsabilità diretta) e la violazione ascritta ai tesserati (responsabilità oggettiva). Dall’atto di deferimento emerge che la Società Futsal TSC & Preci, ai sensi dell’art. 118 NOIF, in data 18 0ttobre 2011 aveva presentato richiesta di tesseramento della calciatrice Patricia Jornet Sanchez, di nazionalità spagnola e che aveva impiegato la predetta in cinque gare del Campionato di Calcio a 5 Serie A Girone A, disputate nel periodo intercorrente tra il 20 novembre e il 18 dicembre 2011 e quindi prima della formale comunicazione degli organi preposti della Figc che autorizzava il tesseramento con decorrenza 3 gennaio 2012. Il fatto era stato portato a conoscenza degli Organi competenti dalla denuncia di una Società antagonista della Società Futsal TSC & Preci, che aveva lamentato che la calciatrice aveva partecipato alla gara dell’11 dicembre 2011, mentre le era noto che il suo tesseramento decorreva dal successivo 3 gennaio. Con memoria difensiva tempestivamente trasmessa, la Società Futsal TSC & Preci, il Signor Damiano Basile e la calciatrice Patricia Jornet Sanchez, deducono che il tesseramento era stato richiesto il 18 ottobre 2011 e che a partire da questa data l’Ufficio Tesseramento avrebbe dovuto richiedere il transfert alla Federazione spagnola, presso la quale la calciatrice era stata in precedenza tesserata, in mancanza del quale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, doveva essere rilasciato un tesseramento provvisorio della calciatrice così come previsto dall’art. 9 del Regolamento FIFA, di guisa che nessuna colpa poteva essere contestata alla Società che a partire dal 16 novembre 2011 aveva diritto di impiegare la calciatrice in gare ufficiali di campionato. Concludono chiedendo il proscioglimento di tutti. Alla riunione odierna sono comparsi i deferiti assistiti dal legale di fiducia il quale ha sviluppato ulteriormente le argomentazioni svolte nella memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. La Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per 5 (cinque) gare a carico della calciatrice Patricia Jornet Sanchez; inibizioni di gg. 90 (novanta) per il Sig. Damiano Basile e di gg. 70 (settanta) per il Sig. Valerio Piersigilli, a carico della Società Futsal TSC & Preci penalizzazione di 5 (cinque) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso nonché ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). È comparso altresì il Sig. Valerio Piersigilli, il quale ha chiesto di essere prosciolto per aver ignorato la posizione irregolare della calciatrice deferita che anzi riteneva regolarmente tesserata. La Commissione, esaminati gli atti, osserva. Non pare potersi revocare in dubbio che, secondo il disposto dell’ art. 40 commi 11 ed 11 bis NOIF, il tesseramento decorra dalla data indicata nell’atto di formale comunicazione della Figc, cosicché il periodo che intercorre dal deposito della richiesta di tesseramento alla comunicazione di avvenuta autorizzazione determina in capo ai soggetti interessati una mera aspettativa. Nel caso di specie, pertanto, poiché il tesseramento della calciatrice Patricia Jornet Sanchez è stato autorizzato con decorrenza 3 gennaio 2012, la partecipazione della calciatrice medesima alle gare ufficiali di campionato disputate nel periodo antecedente a tale data integra gli estremi delle violazioni disciplinari e regolamentari contestate, risultando infondata la tesi difensiva del tesseramento provvisorio decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta. Ritiene la Commissione che neppure dall’evocato Regolamento Fifa possa evincersi la superfluità di un formale regime autorizzatorio, se pur provvisorio, per effetto di una sorta di “silenzio-assenso”, estraneo all’Ordinamento sportivo. Pertanto, accertata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, valutata la non particolare gravità di fatti e tenuto conto delle circostanze del caso, infligge le sanzioni di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione dichiara i deferiti responsabili delle violazioni contestate e applica: alla calciatrice Patricia Jornet Sanchez la squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali; al Sig. Damiano Basile l’inibizione per giorni 60 (sessanta); al Sig. Valerio Piersigilli l’inibizione per giorni 30 (trenta); alla Società Futsal TSC & Preci la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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