F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 29 Marzo 2012 (170) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. GIULIANO GIUSEPPE MEDICI, MARCELLO MEDICI, ANGELO AGABBIO, GIUSEPPE ANFOSSI, GIOVANNI MULTINEDDU E PIER PAOLO PORCHERI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna – CU n. 15 del 20.10 .2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 29 Marzo 2012 (170) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. GIULIANO GIUSEPPE MEDICI, MARCELLO MEDICI, ANGELO AGABBIO, GIUSEPPE ANFOSSI, GIOVANNI MULTINEDDU E PIER PAOLO PORCHERI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna - CU n. 15 del 20.10 .2011). La Procura Federale, con atto del 9 marzo 2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna i sigg.ri: 1) MEDICI Giuliano Giuseppe, per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto, dal 9 agosto 2007 al 10 giugno 2008, la carica sociale di A.U. della soc. U.S. Tempio srl, svolgendo in tale veste le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità nel dissesto economico patrimoniale della Società stessa in quanto A.U. in carica al momento dello scioglimento e della messa in liquidazione; 2) MEDICI Marcello, per la violazione dell’ art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, essendo stato proprietario del 51% delle quote sociali della soc. U.S. Tempio srl dal 28 giugno 2007 al 10 giugno 2008, svolgendo le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; 3) AGABBIO Angelo, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, essendo stato proprietario del 49% delle quote sociali della soc. U.S. Tempio srl dal 28 giugno 2007 al 10 giugno 2008 e membro dell’organo direttivo della stessa nella stagione 2007/2008, svolgendo le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; 4) ANFOSSI Giuseppe, per la violazione dell’art. 1del CGS, in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto la carica di Vicepresidente della soc. U.S. Tempio srl dal 21 giugno al 10 ottobre 2006 e quella di membro dell’organo direttivo della stessa con delega di rappresentanza nella stagione 2006/2007, svolgendo le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; 5) MULTINEDDU Giovanni, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto la carica di A.U. della soc. U.S. Tempio srl dal 19 ottobre 2006 al 9 marzo 2007 e quella di membro dell’organo direttivo della stessa con delega di rappresentanza nella stagione 2006/2007 dal 19 ottobre 2006, svolgendo le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; 6) PORCHERI Pier Paolo, per la violazione dell’art. 1 del CGS, in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto dal 9 marzo al 9 agosto2007, la carica sociale di A.U. della soc. U.S. Tempio srl, svolgendo le funzioni gestionali nell’ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società. La Commissione Disciplinare,Territoriale con decisione del 20 ottobre 2011, dichiarava l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti deferiti per la mancata osservanza del termine di cui all’art. 32 comma 11 del CGS, che nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevedeva che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva dovessero concludersi prima dell’inizio della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale e che la data di denuncia dei fatti è da ritenersi quella in cui è stata comunicata alla FIGC la sentenza dichiarativa del fallimento della U.S. Tempio srl (cfr. delibera n° 2 Corte Giustizia Federale - II Sez. C.U. 27/CGF stagione sportiva 2010/2011), ritenendo che tale comunicazione è sicuramente antecedente al 2 settembre 2008, data di revoca dell’affiliazione della Società stessa alla FIGC e che pertanto le indagini avrebbero dovuto concludersi, secondo entrambe le versioni del comma 11 dell’art. 32 CGS, tenuto in considerazione che entro la data del 30 giugno 2009 non risulta essere stata concessa alcuna proroga da parte della Corte di Giustizia Federale, evidenziando che entro la predetta data le indagini non erano ancora iniziate e che il Procuratore Federale solo in data 24 luglio 2009 delegava due Sostituti allo svolgimento dei dovuti accertamenti. Avverso codesta pronuncia ricorre la Procura Federale, la quale preliminarmente eccepisce che il deferimento non si era regolarmente instaurato nei confronti dei sigg.ri Multineddu e Porcheri per omessa notifica, e che pertanto la loro posizione doveva essere stralciata per instaurare il regolare contraddittorio. Nel merito insisteva per la regolarità del rispetto dei termini di cui al procedimento, sostenendo l’assoluta irrilevanza della data del deferimento indicata impropriamente dalla Commissione Disciplinare territoriale, rilevando che la stessa produce effetti ai fini dei termini di prescrizione delle violazioni disciplinari. Infine si adduceva che nel caso in esame, l’apertura del procedimento da parte del Procuratore Federale è avvenuta il 24 luglio 2009 e, quindi, dopo il termine consentito dal Codice per lo svolgimento delle indagini. Ed è per queste ragioni che, partendo dalla consapevolezza dell’impossibilità di svolgimento d’indagini, il procedimento viene avviato senza l’apertura di una connessa indagine, come rilevabile dalla mancata indicazione del numero d’indagine, e viene affidato a due Sostituti esclusivamente per la fase requirente; di conseguenza nessuna indagine è stata svolta nel caso in esame, tanto è vero che il deferimento è stato predisposto per tabulas, avvalendosi della documentazione in atti, a differenza di numerosi altri procedimenti analoghi, per i quali la Procura ha proceduto all’acquisizione di atti d’indagine quali relazioni ispettive COVISOC, bilanci d’esercizio, contratti di sponsorizzazioni ecc. Pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, la Procura Federale conclude chiedendo la riforma della decisione presa dalla CDT Sardegna e l’applicazione delle sanzioni richieste in primo grado di giudizio. Alla riunione odierna è comparso il sig. Giuliano Giuseppe Medici, il quale ha insistito per la conferma della decisione impugnata; è comparso altresì il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione proposta con le sanzioni dell’inibizione per anni cinque al sig. Giuliano Giuseppe Medici, anni quattro per i sigg.ri Marcello Medici e Angelo Agabbio, anni uno per il sig. Giuseppe Anfossi. L’impugnazione proposta dalla Procura Federale, così come formulata, appare carente sia in fatto che in diritto; infatti tutte le motivazione addotte a sostegno del gravame non possono essere condivise da questa Commissione, che al contrario condivide sotto ogni aspetto le motivazioni sostenute dalla CDT presso il Comitato regionale Sardegna, con il CU N°15 del 20 ottobre 2011, che qui debbono intendersi integralmente trascritte e riportate. P.Q.M. rigetta il ricorso e conferma la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna, disposta con il Comunicato Ufficiale n. 15 del 20 ottobre 2011.
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