F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 29 Marzo 2012 (342) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EGIDIO PAOLO AMATUZIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bojano), GIORGIO BIGNOTTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Castellana Castel Goffredo), NICOLA VARONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Angri Calcio 1927 ASD), FRANCESCO NUGNES (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nuova Verolese Calcio) e le Società ASD BOJANO, AC CASTELLANA CASTEL GOFFREDO, US ANGRI CALCIO 1927 ASD e ASD NUOVA VEROLESE CALCIO • (nota n. 5229/1204pf10-11/AM/ma del 10.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 29 Marzo 2012 (342) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EGIDIO PAOLO AMATUZIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bojano), GIORGIO BIGNOTTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Castellana Castel Goffredo), NICOLA VARONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Angri Calcio 1927 ASD), FRANCESCO NUGNES (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nuova Verolese Calcio) e le Società ASD BOJANO, AC CASTELLANA CASTEL GOFFREDO, US ANGRI CALCIO 1927 ASD e ASD NUOVA VEROLESE CALCIO • (nota n. 5229/1204pf10-11/AM/ma del 10.2.2012). Alla riunione del 29.3.2012 con l’accordo della Procura federale i deferiti Giorgio Bignotti e la Soc. AC Castellana Castel Goffredo hanno richiesto, tramite il proprio legale, l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Giorgio Bignotti e la Soc. AC Castellana Castel Goffredo, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Giorgio Bignotti, sanzione della inibizione di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) ; pena base per la Soc. AC Castellana Castel Goffredo, sanzione della ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 1.000,00]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento prosegue per le altre parti deferite. La CDN, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale avv. Mario Manca, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: l’inibizione in confronto di: Amatuzio Egidio Paolo, per mesi otto; Varone Nicola, per mesi dieci; Nugnes Francesco, per mesi dodici. l’ammenda in danno di: ASD Bojano di € 1.500,00; US Angri Calcio 1927 ASD € 2.500,00; ASD Nuova Verolese Calcio € 3.000,00. Osserva quanto segue. Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il soggetti in epigrafe e le società di cui costoro erano Presidenti, all’epoca dei fatti, per rispondere, rispettivamente: i Signori Amatuzio, e Varone della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in relazione ai fatti descritti nella parte motiva, per aver provveduto al parziale deposito presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti degli accordi economici sottoscritti con i propri tesserati, contravvenendo così a quanto prescritto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF; il Signor Nugnes Francesco, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in relazione ai fatti descritti nella parte motiva, per non aver provveduto al deposito presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti degli accordi economici sottoscritti con i propri tesserati, contravvenendo così a quanto prescritto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, come attestato dall’Ufficio Tesseramento Interregionale; le Società in rubrica a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni addebitate ai proprio Presidenti, stante il rapporto di immedesimazione organica con le società di appartenenza. Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. dispone l’applicazione della inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) al sig. Giorgio Bignotti e dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Società AC Castellana Castel Goffredo. Accoglie il deferimento per le altre parti e, per l’effetto, infligge: al Sig. Amatuzio Egidio Paolo, l’inibizione per mesi 8 (otto); al sig. Varone Nicola, l’inibizione per mesi 8 (otto); al sig. Nugnes Francesco, l’inibizione per mesi 8 (otto). e l’ammenda alle società: ASD Bojano, di € 1.500,00 (millecinquecento/00); US Angri Calcio 1927 ASD, € 1.500,00 (millecinquecento/00); ASD Nuova Verolese Calcio, € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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