F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 21 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 29 Marzo 2012 2) RICORSO DELL’A.S.D. PRATO RINALDO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA AL CALC. BALDELLI MANUEL SEGUITO GARA TRIANGOLARI DI COPPA ITALIA PRATO RINALDO/L.C. FIVE MARTINA DEL 28.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 21 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 29 Marzo 2012 2) RICORSO DELL’A.S.D. PRATO RINALDO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA AL CALC. BALDELLI MANUEL SEGUITO GARA TRIANGOLARI DI COPPA ITALIA PRATO RINALDO/L.C. FIVE MARTINA DEL 28.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012) Con Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla gara Prato Rinaldo/LC Five Martina disputata il 28.2.2012 per triangolari di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, comminava a Baldelli Manuel, calciatore del Prato Rinaldo la squalifica fino al 30.4.2012, essendo stato egli “espulso per aver colpito con un pugno un avversario, alla notifica del provvedimento inveiva contro l’arbitro. A fine gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco ingiuriando e minacciando i calciatori avversari” Nel ricorso del 9.3.2012, l’ASD Prato Rinaldo contesta parte del referto arbitrale sostenendo, a smentita delle risultanze dello stesso, che: a) il Baldelli dopo l’espulsione si recava sugli spalti ove si intratteneva in conversazione col Commissario degli arbitri e con l’allenatore del Palestrina Calcio a Cinque, signor Massimo Mannino; b) a fine gara, non è tornato sul campo di gioco ma è rimasto “per tutto il tempo in compagnia “dei soggetti sopra menzionati. Conclusivamente, il ricorrente chiede, in via principale, che la squalifica venga ridotta e computata “a giornate” e, in via istruttoria, che a comprova del contenuto del ricorso venga ascoltato il Commissario degli arbitri presente alla gara in questione. Il ricorso va rigettato. Nel referto l’arbitro non mostra incertezze nel descrivere il comportamento del Baldelli quale autore, nel terreno di gioco, del descritto comportamento violento. Inoltre il medesimo, dopo l’espulsione, inveiva nei confronti dello stesso direttore di gara e rivolgeva minacce verso i giocatori avversari, dopo essersi allontanato dagli spettatori presso i quali si era recato ed essere poi tornato sul campo. Non ritiene il Collegio di accedere alla richiesta istruttoria, stante il chiaro e noto valore di fonte privilegiata conferito al referto arbitrale dall’art. 35 comma 1 C.G.S.. La stessa entità della sanzione appare congrua, tenuto conto del disposto di cui all’art. 19 comma 4 lett. a) e b) e comma 10 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Prato Rinaldo Calcio A5 di San Cesareo (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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