COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 DEL 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.10 a carico di: DI DIECO Alessandro, all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Castrovillari Calcio; la Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO;per rispondere: il primo, della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1, comma 1,del CGS, con riferimento all’art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., per aver eseguito il pagamento di quanto dovuto al sig.Germano Francesco oltre i termini consentiti dalle carte federali; la società US Castrovillari Calcio a titolo di responsabilitàdiretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, in relazione all’addebito contestato al sig. Di Dieco Alessandro, all’epoca deifatti Presidente della Società. Deferimento del Procuratore Federale prot.n°5113/74 pf 11-12/GT/dl del 06.02.2012.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 DEL 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.10 a carico di: DI DIECO Alessandro, all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Castrovillari Calcio; la Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO;per rispondere: il primo, della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1, comma 1,del CGS, con riferimento all’art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., per aver eseguito il pagamento di quanto dovuto al sig.Germano Francesco oltre i termini consentiti dalle carte federali; la società US Castrovillari Calcio a titolo di responsabilitàdiretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, in relazione all’addebito contestato al sig. Di Dieco Alessandro, all’epoca deifatti Presidente della Società. Deferimento del Procuratore Federale prot.n°5113/74 pf 11-12/GT/dl del 06.02.2012. IL DEFERIMENTO Con nota del 14.7.2011 il Presidente del Comitato Regionale Calabria inviava alla Procura Federale, per espressa disposizionenormativa, copia della liberatoria datata 14.7.2011, attestante il pagamento della somma di € 10.090,00, rilasciata dal sig. GermanoFrancesco alla società U.S. Castrovillari Calcio. Il pagamento era stato effettuato a seguito del deliberato del Collegio Arbitrale della L.N.D., pubblicato sul C.U.n.6 del 26.3.2011,comunicato alla società con raccomandata del 14.4.2011, ricevuta il 20.4.2011, e, conseguentemente, in violazione dell’art.94 terdelle N.O.I.F. il quale prevede che il pagamento agli allenatori di somme accertate con lodo emesso dal competente CollegioArbitrale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisione e che, in mancanza, deve essere applicata lasanzione indicata dall’art.7 comma 6bis C.G.S.. Sulle premesse cui sopra il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig.Di Dieco Allesandro, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, e la società U.S. Castrovillari Calcio, per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 26 marzo 2012 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, ha esposto brevemente i motivi del deferimento e ha così concluso: - per il sig.Di Dieco Alessandro mesi sei di inibizione; - per la società U.S. Castrovillari un punto di penalizzazione in classifica da scontare nel corrente campionato 2011/2012. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica. Per quanto riguarda, però, la richiesta di inibizione del sig. Di Dieco Alessandro la stessa può essere contenuta fino al 30 aprile 2012. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - al sig. DI DIECO Alessandro la inibizione fino al 30 APRILE 2012; - alla Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2011/2012.
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