COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 179/LND del 22/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. VITTORI FABRIZIO PRESIDENTE DELLA A.S. NUOVA CIRCE E DELLA SOCIETA’ NUOVA CIRCE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 179/LND del 22/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. VITTORI FABRIZIO PRESIDENTE DELLA A.S. NUOVA CIRCE E DELLA SOCIETA’ NUOVA CIRCE Con atto del 17-2-2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Vittori Fabrizio, presidente della società Nuova Circe, per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS con riferimento al comma 1, 4 e 5 dell’articolo 5 stesso codice e con le aggravanti, ai fini della determinazione della pena, di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 e della reiterazione, per aver ripetutamente rilasciato, a mezzo di organi di stampa, dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo insieme e in particolare del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. mettendo altresì in dubbio la regolarità delle gare, l’imparzialità degli Ufficiali di gara nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva. Veniva altresì deferita la società Nuova Circe per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, nonché per quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 5 stesso codice, in virtù di quanto ascritto al suo presidente. A sostegno deduceva che in un articolo pubblicato il 9-5-2011 sul quotidiano “Latina Oggi” il Vittori aveva testualmente affermato: “E’ stata un’altra partita indegna perché pilotata, non so da chi, ma certamente da qualcuno. E’ assurdo che durante l’intervallo della partita l’arbitro si sia avvicinato ad un nostro giocatore per domandargli in maniera fortemente ironica perché la Nuova Circe stesse giocando con tanto impeto e tanta grinta. Non penso che un direttore di gara possa permettersi di comportarsi in questo modo a meno che non sia in malafede, come peraltro dimostrato con la condotta tenuta. E sugellata con quel rigore inesistente concesso all’Arce al ’96 e decretato solo per far vincere la partita ai nostri avversari. Episodi del genere fanno davvero passare la voglia di fare calcio”. Sempre sul medesimo giornale in un articolo pubblicato il 26-3-2011 il Vittori aveva affermato: “Sono deluso, ancora una volta il palazzo ha dimostrato di avere due pesi e due misure sottolineando come la provincia pontina viene sempre penalizzata. Se fosse successo a parti inverse avremmo avuto sicuramente partita persa senza se e senza ma. Adesso così facendo si crea un precedente pericoloso… Questa è stata una vera ingiustizia. A certi giochi non ci sto…. Nelle festività natalizie i regoli li faccio solo ai miei amici e non a qualcuno solo per avere i favori. Ringrazio – conclude in modo ironico il Presidente Vittori – per l’attenzione dimostrata dal Presidente Melchiorre Zarelli e dal suo staff” Tali dichiarazioni non venivano smentite dal Vittori ed il loro contenuto, obiettivamente integrava la violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Facevano pervenire una memoria difensiva i deferiti con la quale, in via preliminare avanzavano istanza di ricusazione nei confronti della Commissione adita, in quanto – a detta dei deferiti - sussistevano per i componenti della C.D. motivi di astensione, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del CGS che rimanda esplicitamente alle norme in materia di astensione del Giudice contenute nel codice di procedura civile. Infatti le espressioni presuntamente lesive del Vittori criticavano una decisione assunta dalla stessa Commissione Disciplinare; inoltre il deferimento era stato richiesto dal Presidente del Comitato Regionale Lazio che era stato l’oggetto delle dichiarazioni lesive. Chiedeva pertanto che il procedimento venisse trasmesso, previa sospensione, alla Corte di Giustizia Federale al fine di una valutazione sull’istanza di ricusazione. Nel merito contesta che le espressioni rese siano lesive della reputazione del Comitato Regionale, mentre si intendeva criticare l’operato dell’Arbitro della gara Nuova Circe – Arce ed, al più, il deferimento doveva essere richiesto dal Presidente dell’AIA e non dal Presidente del C.R. Lazio. Alla riunione la difesa dei deferiti ribadiva il contenuto della memoria difensiva chiedendo il proscioglimento nel merito e ribadendo l’eccezione preliminare. La Procura Federale insisteva invece per l’affermazione di responsabilità dei feriti, ritenendo totalmente infondata l’istanza di ricusazione, e richiedeva la sanzione di 9 mesi di inibizione per il Fabrizio Vittori ed € 2.500,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto infondata l’istanza di astensione o di ricusazione così come articolata dalla difesa dei deferiti. Infatti non sussiste alcuno dei presupposti - di cui all’articolo 28 CGS - che richiama esplicitamente la disciplina civilistica. Nessuno dei componenti ricade nei casi tassativi previsti dalla norma e non ha alcun rilievo che il deferimento sia stato indotto dalla denuncia del Presidente del Comitato Regionale Lazio, in quanto il potere-dovere di denuncia è in capo a tale Organo normalmente e per tutte le violazioni commesse da tesserati e società nell’ambito regionale. Nel merito il deferimento è fondato in quanto le espressioni attribuiti al presidente Vittori, e non smentite sono effettivamente diffamatorie e lesive del prestigio di organi federali, oltre che incontinenti e trasmodanti il legittimo di critica. Le sanzioni vanno quindi fissate, in ragione delle aggravanti contestate e della continuazione nei termini di cui al dispositivo, lievemente meno afflittive rispetto al petitum. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto irroga a carico del Presidente dell’A.S. Nuova Circe, Fabrizio Vittori l’inibizione per mesi sette ed alla società Nuova Circe l’ammenda di € 1.500,00. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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