COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 55 – Procura Federale – Deferimento del signor Marco Del Gratta, all’epoca dei fatti Presidente SSD Ospedaletti Sanremo oggi U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. per violazione dell’art. 1/1 CGS. Deferimento U.S. Sanremese Calcio 1904 per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 55 - Procura Federale - Deferimento del signor Marco Del Gratta, all'epoca dei fatti Presidente SSD Ospedaletti Sanremo oggi U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. per violazione dell'art. 1/1 CGS. Deferimento U.S. Sanremese Calcio 1904 per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. La Procura Federale, prendendo spunto da un’indagine relativa a “presunte minacce a calciatori da parte del signor Marco Del Gratta, presidente dell’US Sanremese”, rilevato che nel corso di tale indagine è stata acquisita dalla magistratura ordinaria copia della documentazione dalla quale emerge che il tesserato Marco Del Gratta, in concorso con altri due soggetti, avrebbe appiccato il fuoco a mezzi della squadra calcistica Carlin’s Boys, ha deferito a questa Commissione Disciplinare: • Marco Del Gratta, all’epoca dei fatti presidente della SSD Ospedaletti Sanremo oggi U.S. Sanremese Calcio 1904 srl, per violazione dell’art. 1/1 CGS; • l’U.S. Sanremese Calcio 1904 srl, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS nella violazione ascritta all’allora Presidente. I fatti Per la descrizione dettagliata dei fatti si rimanda a quanto riportato nella parte motiva dell’atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario. Il dibattimento All’odierna riunione sono presenti: 1. l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale; 2. l’avv. Silvia Chiappalupi, in rappresentanza del signor Marco Del Gratta e dell’U.S. Sanremese Calcio 1904 srl in forza di appositi mandati alla difesa. Il Procuratore Federale, nel suo intervento accusatorio, ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti emergente dalla documentazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Sanremo e dai verbali d’interrogatorio a essa allegati. Ha concluso con la richiesta della sanzione, a carico del signor Marco Del Gratta, dell’inibizione per anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. L’avv. Silvia Chiappalupi, rifacendosi alla memoria difensiva, ha respinto ogni accusa a carico del signor Marco Del Gratta sostenendo l’estraneità del proprio assistito ai fatti contestati perché non effettivamente provati dalla documentazione allegata all’atto di deferimento. Le conclusioni Dalla documentazione in atti, con particolare riferimento all’allegato 3 “avviso di conclusione delle indagini preliminari” e ai riscontri testimoniali raccolti dall’autorità giudiziaria prodotti dall’accusa, si evidenzia la responsabilità dell’incolpato riferita alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1/1 CGS, talché la Commissione Disciplinare non può che accogliere il deferimento proposto dalla Procura Federale e la richiesta della sanzione a carico del signor Marco Del Gratta, ritenendone la misura appropriata a punire il grave comportamento posto in essere dal medesimo. Accolto il deferimento, è automatica l’irrogazione, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, dell’ammenda a carico dell’US Sanremese Calcio 1904 così determinata come da dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, la C.D. delibera d’infliggere al signor Marco Del Gratta, all’epoca dei fatti presidente della SSD Ospedaletti Sanremo oggi U.S. Sanremese Calcio 1904 srl, la sanzione dell’inibizione nel massimo edittale di anni cinque, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 19 punti 1 lett. h e 3 CGS) e condanna l’US Sanremese Calcio 1904 srl, a titolo di responsabilità diretta nell’illecito compiuto dal suo presidente, al pagamento dell’ammenda di € 5000 (euro cinquemila). Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it