COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 47/ II / P /– stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Antonello Foderi, responsabile delle designazioni degli arbitri della sezione A.I.A. di Grosseto, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere, in concorso con Diego Di Benedetto, allora A.E., alterato il referto della gara Maglianese – Orbetello disputata in data 15.10.2008.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
47/ II / P /– stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Antonello Foderi, responsabile delle designazioni degli arbitri della sezione A.I.A. di Grosseto, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere, in concorso con Diego Di Benedetto, allora A.E., alterato il referto della gara Maglianese - Orbetello disputata in data 15.10.2008.
Con decisione assunta il giorno 22 del mese di luglio, pubblicata sul C.U. n. 6 del giorno successivo, questa Commissione, a seguito di quanto emerso in sede di esame del deferimento indicato in epigrafe ed in accoglimento della richiesta della difesa del deferito, disponeva la sospensione del dibattimento e il rinvio degli atti alla Procura Federale.
Il motivo del rinvio traeva origine dalla rilevata necessità di un ulteriore supplemento di indagine, previa acquisizione del referto originale della gara di cui è causa.
Con nota in data 16 febbraio 2012 il Sostituto Procuratore, Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, ha comunicato a questa Commissione l’esito delle nuove indagini esperite, trasmettendo la consulenza tecnica grafologica fatta predisporre allo scopo, per cui si procede alla ripresa del dibattimento.
Nel disporre la convocazione delle parti per la data odierna, il Collegio ha ritenuto altresì opportuno convocare l’ex arbitro Diego Di Benedetto per essere udito in ordine alla denunzia a suo tempo sporta e, successivamente, revocata.
Sono oggi qui presenti: la Procura Federale, in persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore, nonché l’A. f. q. Antonello Foderi nella sua qualità di soggetto deferito, assistito, come nella precedente seduta, dal legale di fiducia.
Per quanto ritualmente convocato non è presente il Sig. Diego Di Benedetto.
Così riaperto il dibattimento interviene il rappresentante della Procura Federale il quale, riportandosi agli esiti della perizia grafologica disposta dall’Ufficio, ritiene provata la estraneità del Foderi alla stesura del referto di gara e ne chiede quindi il proscioglimento.
Prende la parola il difensore del Signor Foderi il quale prende atto della richiesta della Procura Federale con la quale vengono, in piena sostanza, accolte le argomentazioni a difesa.
Esaurito il dibattimento la Commissione, riportandosi alla descrizione dei fatti effettuata in occasione della delibera di cui al richiamato C.U. n. 6/2011, passa a decidere.
La perizia disposta dalla Procura Federale rileva che il referto compilato dall’arbitro Di Benedetto (gara Maglianese / Orbetello in data 15.10.2005) è stato redatto da “un’unica mano scrivente”.
Tale esito non può che condurre a ritenere che il referto è stato redatto, per intero, proprio dallo stesso denunciante e non da altri, fondandosi detto convincimento su quanto espresso dal Di Benedetto con la lettera di ritrattazione, a suo tempo inviata a questa Commissione, che afferma testualmente: ”Dopo questo compilai da me il referto….”
L’esito della perizia alla luce della suddetta dichiarazione, specie nella assenza del Di Benedetto convocato quale teste, conduce a ritenere il Foderi del tutto estraneo alla vicenda.
Il Collegio, quindi, condivide l’odierno assunto della Procura Federale circa il proscioglimento del Foderi, rilevando che, conseguenzialmente, il materiale probatorio raccolto in questa sede è del tutto atto ad inficiare il contenuto delle dichiarazioni originariamente rese, rendendo la ritrattazione del Di Benedetto, tardivamente resa, del tutto credibile.
Ciò affermato, la Commissione ritiene assolutamente censurabile il comportamento del Di Benedetto il quale con le proprie dichiarazioni, rese durante l’istruttoria di altro deferimento (n. 5653/365 del 17 febbraio 2011), ha determinato l’avvio dell’attuale procedimento disciplinare nei confronti del Foderi, dimostratosi infondato, costringendo gli Organi della Giustizia Sportiva a dover intervenire in distinte occasioni con ripetuta ed inutile dispersione di tempo e di risorse economiche.
La mancata risposta alla convocazione effettuata dalla Commissione, al fine di cercare di chiarirne la posizione ed eventualmente attenuarla, costituisce ulteriore prova che il comportamento tenuto dal Di Benedetto non è stato certamente improntato ai principi della buona fede.
Quanto appurato deve essere a parere del Collegio oggetto di provvedimento disciplinare a carico del Di Benedetto, ancorché non più tesserato, affinché egli nel caso in cui rientri, a qualsiasi titolo, nell’ambito federale possa riflettere sulla doverosa necessità dell’osservanza della normativa federale che regola l’attività dei tesserati e, in particolare, dei comportamenti da tenere in questo ambito.
Agli effetti dell’art. 25 del C.G.S. si precisa che il fatto si è verificato nel corso della stagione 2005/2006 per cui, applicando il disposto della lettera d) della citata norma, il termine di prescrizione si compie al termine della stagione 2009/2010.
Nel caso di specie l’apertura dell’inchiesta è avvenuta in data 2 marzo 2009, nel corso quindi della stagione 2009/2010, per cui il termine, interrottosi, inizia a decorrere nuovamente da detta data e così fino al termine della stagione 2011/2012 (comma 2 dell’art. 25 in esame).
E’ altresì da rilevare la che la “notitia criminis” è stata recepita in data 17 dicembre 2009 per effetto dell’auto denuncia del Di Benedetto in sede di istruttoria del precedente deferimento operato a carico del Foderi.
P.Q.M.
la C.D. proscioglie l’Arbitro f.q. Antonello Foderi dall’addebito contestatogli e dispone il rinvio degli atti alla Procura Federale nei confronti dell’ex arbitro Diego Di Benedetto, per quanto dedotto in parte motiva.
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