COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.1. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. Lino PONZETTO – Presidente A.C. Porto Viro – del Sig. Antonio FUGOLO – Presidente U.S.D. Plateolese (all’epoca dei fatti ora Vice Presidente) – della Società A.C. Porto Viro – della Società U.S.D. Plateolese

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.1. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : - del Sig. Lino PONZETTO – Presidente A.C. Porto Viro - del Sig. Antonio FUGOLO – Presidente U.S.D. Plateolese (all’epoca dei fatti ora Vice Presidente) - della Società A.C. Porto Viro - della Società U.S.D. Plateolese La Procura Federale con atto del 2/9/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Lino PONZETTO – Presidente A.C. Porto Viro e il Sig. Antonio FUGOLO - Vice Presidente USD Plateolese (all’epoca dei fatti Presidente) per rispondere dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dagli artt. 36 e 38 delle NOIF per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva dell’atto di deferimento (vedi allegato), le Società A.C. Porto Viro e U.S.D. Plateolese per rispondere della violazione di cui all’art. 4,comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta con riferimento alle condotte rispettivamente ascritte ai propri Dirigenti deferiti La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, Atteso che la presente attività di indagine trae origine da una segnalazione del 21 marzo 2011 a cura del Settore Tecnico della F.I.G.C. ove si evidenzia il comportamento antiregolamentare dell'allenatore di base Fulvio Fellet il quale, nel corso della stagione sportiva 2010/2011 , benché tesserato quale responsabile della prima squadra della società A.C. Porto Viro (partecipante al campionato di Promozione girone B veneto), avrebbe svolto attività di allenatore della prima squadra della U.S.D. Plateolese (partecipante al campionato di Esordienti a 11); Atteso che, dalla consultazione dell'archivio informatico - Ufficio Tesseramenti del Settore Tecnico, relativamente alla stagione sportiva 2010/2011, il sig. Fellet risulta essere allenatore di base (Cod. 24755) tesserato per la A.C. Porto Viro a decorrere dal 21 dicembre 2010; Esaminata la documentazione prodotta a corredo della segnalazione e, in particolare, la denuncia di doppia attività dell'A.IAC. - Gruppo Regionale; Rilevato che l'addebito risulta provato per tabulas posto che, nella distinta di gara del 27 novembre 2010, il sig. Fellet figura quale allenatore della U.S.D. Plateolese mentre in quella del 13 febbraio 2011 , compare quale allenatore della A.C . Porto Viro; Acquisiti i fogli di censimento delle menzionate società; Ritenuto, sulla scorta di quanto riassuntivamente esposto, che i fatti , come sopra succintamente descritti, integrino gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché dagli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. ascrivibili: 1. al signor Lino Ponzetto all'epoca dei fatti Presidente della A.C. Porto Viro, per aver acconsentito che, nel corso della medesima stagione sportiva, il proprio allenatore fosse impiegato quale tecnico anche da altra squadra; 2. nonché alla società A.C . Porto Viro a titolo di responsabilità diretta, per le condotte ascrivibili al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.; 3. al signor Antonio Fugolo all'epoca dei fatti Presidente della U.S.D. Plateolese, per aver impegnato, nella stagione sportiva 2010/2011 , quale tecnico, un soggetto non tesserato, formalmente impegnato quale allenatore per altra società e per averlo inserito nelle distinte di gara in veste di allenatore; 4. nonché alla società U.S.D. Plateolese a titolo di responsabilità diretta, per le condotte ascrivibili al proprio Presidente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.; Ritenuto, altresi, che, nella condotta tenuta dal signor Fulvio Fellet, per come descritta in narrativa, si ravvisino gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dagli art!. 36 e 38 delle N.O.I.F. per avere il predetto assunto, nel corso della medesima stagione calcistica 2010/2011, formalmente la conduzione tecnica della A.C. Porto Viro e, contestualmente, di fatto, quella della U.S.D. Plateolese, figurando in veste di allenatore nelle distinte di gara della predetta società; che, pertanto, nei confronti di detto allenatore si debba procedere con separato atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi degli art!. 35, comma 3, e 36, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico; Dopo una serie di rinvii e la imprescindibile sospensione del deferimento (dovendo questa Commissione attendere la preliminare pronuncia della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C., avanti alla quale pendeva il procedimento nei confronti del signor Fulvio Fellet), a questo punto risultano acquisiti in giudizio tutti gli elementi necessari per la decisione del procedimento riguardante la società USD Plateolese ed il suo Presidente, da una parte e la società A.C. Porto Viro ed il suo Presidente dall’altra. Per quanto riguarda la posizione della seconda società deferita, già all’udienza del 4.10.2011 il rappresentante della Procura, in via preliminare, aveva chiesto pronunciarsi sentenza di proscioglimento dell’A.C. Porto Viro e del signor Ponzetto, Presidente della stessa, perché l’addebito nei loro confronti non sussisteva. Questa Commissione ritiene di accogliere de plano la richiesta avanzata dal rappresentante dell’accusa, stante il fatto che, nella stagione sportiva 2010/2011, il signor Fellet risultava regolarmente tesserato come allenatore per la predetta società e, quindi, aveva senz’altro titolo per prendere regolarmente posto in panchina come tecnico “qualificato”. Passiamo, ora, ad esaminare la posizione dell’altra società deferita e del suo Presidente, signor Antonio Fugolo. Nei confronti dei predetti soggetti il rappresentante della Procura ha chiesto la condanna, ritenendo gli addebiti sicuramente fondati dal punto di vista normativo (art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dagli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F.). Oltre al supporto normativo cui si è appena fatto cenno, il rappresentante della Procura ritiene fondamentale anche la nota interpretativa, fatta pervenire dal Presidente della Settore Giovanile e Scolastico, nella quale veniva evidenziato il fatto che “i soggetti che entrano nel terreno di giuoco devono essere tesserati in una delle forme previste dalla Norme Federali. Infatti” -si cita testualmente dalla citata nota interpretativa - “in ogni caso, per permettere l’ingresso in campo, le persone devono essere autorizzate e tesserate per la società con la quale operano attraverso il tesseramento al Settore Tecnico come Allenatori, oppure come Dirigenti attraverso il tesseramento con la Tessera Impersonale”. Effettivamente, la chiave interpretativa fornita dal Presidente - unitamente alla sentenza, recentemente pronunciata dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, che ha condannato il signor Fellet, ritenendolo colpevole di condotta illecita -, ha un effetto dirimente anche per la decisione che si accinge a prendere questa Commissione. Infatti, stando alle parole usate nella nota interpretativa al punto 3), non pare ci possano essere dubbi di sorta sul fatto che chi entra nel terreno di giuoco per conto di una società deve risultare regolarmente tesserato con la società stessa. Ebbene, il fatto che il sig. Fellet sia stato impiegato come allenatore degli Esordienti dalla USD Plateolese risulta documentalmente provato, oltreché pacificamente ammesso dai soggetti deferiti. Del che, la CDT ritiene di dover accogliere la richiesta di condanna avanzata dal rappresentante della Procura Federale, anche se non nei termini quantitativi richiesti dall’organo dell’accusa, all’evidenza non proporzionati all’effettiva rilevanza della violazione ascritta alla società deferita, tenuto conto anche della non chiarissima leggibilità della normativa richiamata. Pare sanzione equa alla scrivente Commissione quella della sanzione pecuniaria di €. 300,00 a carico della società Plateolese e della inibizione per mesi 1 nei confronti del suo Presidente pro tempore. P.Q.M. la C.D.T. proscioglie da ogni addebito la società AC Porto Viro ed il suo Presidente, signor Lino Ponzetto, non sussistendo nei confronti degli stessi alcun addebito; considerata l’illegittimità della condotta posta in essere dalla USD Plateolese e dal suo Presidente, signor Antonio Fugolo, per aver impiegato nella stagione 2010/2011 del campionato Esordienti il signor Fulvio Fellet come allenatore, senza il preventivo tesseramento dello stesso, condanna la società alla pena pecuniaria di €. 300,00 ed al suo Presidente pro tempore alla pena di mesi 1 di inibizione.
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