DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 671 del 29/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 PLAY-OFF UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 28/3/2012: ATLETICO MARA MARCIANISE – BELLONA FIVE SOCCER

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 671 del 29/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 PLAY-OFF UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 28/3/2012: ATLETICO MARA MARCIANISE – BELLONA FIVE SOCCER Reclamo preposto dalla società Atletico Mara Marcianise avverso l'esito della gara Atletico Mara Marcianise – Bellona Five Soccer Il Giudice Sportivo, esaminato il ricorso in oggetto, correttamente prodotto secondo la prescritta procedura dei termini abbreviati stabilita dal C.U. n.91/A/FIGC del 29.11.2011 osserva: con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della gara, prevista dall’art.17, comma 5,lett.a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore De Crescenzo Davide in corso di squalifica. Dagli accertamenti effettuati risulta che il nominato in questione è stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione (IV infr.), con il C.U.N.571 del 02.03.2012. Ciò nonostante il calciatore De Crescenzo Davide ha preso parte a tutte le gare successive al 03.03.2012, disputate dalla sua squadra e più precisamente: Atletico Mara Marcianise – Bellona Five Soccer del 04.03, Virtus Futsal Flegrea – Bellona Five Soccer del 14.03. e Bellona Five Soccer - Virtus Futsal Flegrea del 18.03. Di conseguenza il calciatore summenzionato partecipando all’incontro Atletico Marcianise-Bellona Five Soccer del 28.03. è risultato in posizione irregolare, in quanto la squalifica di cui al precisato C.U. n.571 del 02.03.2012 non è stata scontata. P.Q.M. Visti gli artt.17,29,33,35 ed il C.U.n.91/A/FIGC decide: a)di comminare alla società Bellona Five Soccer la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b)di squalificare De Crescenzo Davide per una giornata effettiva di gara, considerato che non ha ancora scontato la squalifica di cui al C.U.n.571 del 02.03.2012. c)di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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