F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 02 Aprile 2012 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MARRUOCCO, GIUSEPPE DI PASQUALE, SERGIO SABATINO, GIUSEPPE PIRRONE, DEVIS NOSSA, GAETANO CARRIERI, DAVIDE ARIGO’, ANIELLO VITIELLO, NICOLA FERRARI, SALVATORE ARCURI, RAPHAEL CARMINATI DE OLIVE BARROS, JONATAS MORO SOLDERA, GIAMPAOLO PARISI, ELIO DI TORO, NICOLA NAPOLITANO, FRANCESCO STELLA, PASQUALE MAIORINO, LUIGI PISA, ANTONIO FERRANTE (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società SS Manfredonia Calcio Srl), MICHELE BALZAMO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Manfredonia Calcio Srl), Società SS MANFREDONIA CALCIO Srl • (nota N°. 3938/1692 pf 09-10/AM/ma del 15.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 02 Aprile 2012 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MARRUOCCO, GIUSEPPE DI PASQUALE, SERGIO SABATINO, GIUSEPPE PIRRONE, DEVIS NOSSA, GAETANO CARRIERI, DAVIDE ARIGO’, ANIELLO VITIELLO, NICOLA FERRARI, SALVATORE ARCURI, RAPHAEL CARMINATI DE OLIVE BARROS, JONATAS MORO SOLDERA, GIAMPAOLO PARISI, ELIO DI TORO, NICOLA NAPOLITANO, FRANCESCO STELLA, PASQUALE MAIORINO, LUIGI PISA, ANTONIO FERRANTE (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società SS Manfredonia Calcio Srl), MICHELE BALZAMO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Manfredonia Calcio Srl), Società SS MANFREDONIA CALCIO Srl • (nota N°. 3938/1692 pf 09-10/AM/ma del 15.12.2011). Con provvedimento del 15 dicembre 2011, il Procuratore federale Vicario, sulla base degli atti relativi ad un'indagine originata da una segnalazione della Lega Italiana Calcio Professionistico (c.d. Lega Pro), ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte e puntualmente enucleate in seno all'atto di deferimento, ben 19 calciatori (meglio individuati in atti), tutti tesserati, all'epoca dei fatti, in forza alla SS Manfredonia Calcio Srl (Società sportiva non ammessa al campionato di Seconda Divisione SS 2010/2011 - cfr. C.U. F.I.G.C. n. 14/A del 16 luglio 2010 - ma, ad oggi, ancora soggetto appartenente, a tutti gli effetti, all'Ordinamento sportivo calcistico non essendone mai stata disposta la revoca dell'affiliazione), il Presidente della richiamata compagine societaria, all'epoca dei fatti, Sig. Giacomo Balzamo, nonché la stessa SS Manfredonia Calcio Srl per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle condotte attribuite, rispettivamente, al Presidente e ai tesserati. In particolare, l'odierno procedimento disciplinare ha tratto origine dal mancato schieramento della migliore formazione da parte della SS Manfredonia Calcio Srl (cfr. art. 48, c. 3, NOIF) in occasione della gara di campionato di Seconda Divisione Lega Pro Brindisi - Manfredonia del 9 maggio 2010 (SS 2009/2010); infatti, a causa del rifiuto di partire per la trasferta opposto dai calciatori della prima squadra, quale unanime atto di protesta originato dal risalente e perdurante inadempimento della Società sportiva in ordine alla corresponsione delle spettanze economiche maturate dai tesserati sino a quel momento, la SS Manfredonia Calcio Srl aveva dovuto necessariamente impiegare, con l'eccezione di un solo atleta (il Sig. Ferrante, in base all'età, calciatore eligibile per la categoria “Allievi” ma già inserito nel giro della prima squadra), i calciatori impegnati nella disputa del campionato di categoria “D. Berretti”. Di qui, dunque, l'attivazione dell'odierno procedimento disciplinare relativamente al quale, nei termini assegnati, i deferiti, con l'eccezione del Sig. Luigi Pisa, del Sig. Michele Balzamo e della SS Manfredonia Calcio Srl, hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Lorenzo Giua il quale ha chiesto il proscioglimento del Sig. Ferrante, mentre ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei riguardi di tutti gli altri soggetti individuati in seno all'atto di deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: 1 (uno) mese di squalifica a carico dei Sigg. Salvatore Arcuri, Davide Arigò, Raphael Carminati De Olive Barros, Gaetano Carrieri, Giuseppe Di Pasquale, Elio Di Toro, Nicola Ferrari, Pasquale Maiorino, Vincenzo Marruocco, Jonatas Moro Soldera, Nicola Napolitano, Devis Nossa, Giampaolo Parisi, Giuseppe Pirrone, Luigi Pisa, Sergio Sabatino, Francesco Stella e Aniello Vitielllo; 1 (uno) anno di inibizione a carico del Sig. Giacomo Balzamo; € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda a carico della SS Manfredonia Calcio Srl. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Ai fini di un'adeguata e meglio articolata analisi della vicenda che ci occupa, si ritiene opportuno ribadire che, in definitiva, all'esito dell'attività inquirente condotta dalla Procura federale, sono emerse, in maniera del tutto pacifica, due precise circostanze, peraltro comprovate per tabulas: - il rifiuto opposto da tutti i calciatori della prima squadra tesserati in forza alla SS Manfredonia Calcio Srl di prendere parte alla trasferta in occasione della gara Brindisi - Manfredonia del 9 maggio 2010, valevole per l'ultima giornata del campionato di Seconda Divisione Lega Pro SS 2009/2010 (cfr. comunicato stampa diffuso dai calciatori, dal Direttore Sportivo, dallo staff tecnico e dallo staff sanitario della SS Manfredonia Calcio Srl - All. 7 a corredo dell'atto di deferimento - ); - la reiterata e perdurante inadempienza contrattuale manifestata dalla Società sportiva deferita e, per essa, dal suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, Sig. Michele Balzamo, in ordine alle obbligazioni contrattuali (di natura economica) assunte nei riguardi dei propri tesserati i quali, proprio a causa della grave situazione che li aveva coinvolti, si erano determinati ad attuare una decisa protesta nella forma indicata. Ciò posto, nel vagliare le singole posizioni dei deferiti e nell'individuare eventuali rispettivi profili di responsabilità a loro carico, sin da subito vanno esaminate quelle riferibili ai calciatori Sigg. Arcuri, Sabatino e Ferrante. Infatti, quanto ai primi due tesserati, alla luce della documentazione versata in atti emerge che questi ultimi, a causa di infortunio, regolarmente certificato dai propri sanitari di fiducia, non avrebbero comunque potuto prendere parte alla gara Brindisi - Manfredonia del 9 maggio 2010. Ne discende che a loro carico alcuna responsabilità può essere ascritta, anche in considerazione di quanto prescrive l'art. 13 dell'Accordo Collettivo di Categoria A.I.C./Lega Pro, per il quale “Il calciatore è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia o infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero”; del resto, un altro calciatore tesserato in forza alla SS Manfredonia Calcio Srl, Sig. Lorenzo Fortunato, il quale aveva riferito agli inquirenti dell'impossibilità di scendere in campo in occasione della partita Brindisi - Manfredonia a causa di un infortunio, non è stato nemmeno sottoposto a procedimento disciplinare. Per quanto concerne la posizione del Sig. Ferrante, si osserva come essa si manifesti del tutto irrilevante sotto il profilo disciplinare, atteso che il predetto calciatore non solo aveva preso parte alla gara Brindisi - Manfredonia del 9 maggio 2010 ma, addirittura, aveva anche realizzato l'unica rete del Manfredonia al 24' del secondo tempo (Brindisi - Manfredonia 4-1). Quanto, invece, alle residuali posizioni degli altri soggetti deferiti valgano le seguenti considerazioni. Intanto, questa Commissione disciplinare nazionale osserva che ben dodici dei diciotto tesserati costituitisi in giudizio (i Sigg. Arigò, Carrieri, Carminati De Olive Barros, Di Toro, Ferrari, Maiorino, Marruocco, Moro, Napolitano, Nossa, Stella e Vitiello), nel giustificare il proprio comportamento, hanno invocato a sostegno delle proprie difese da un lato il principio relativo al legittimo esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.), dall'altro l'applicabilità alla fattispecie in argomento dell'art. 1460 c.c. (c.d. eccezione di inadempimento); di talché, per ragioni di economia e organicità espositiva, appare opportuno prendere le mosse, ai fini argomentativi, dalla superiore circostanza ora evidenziata. In particolare, con riferimento al primo arresto difensivo, afferente ad un asserito legittimo esercizio del diritto di sciopero da parte dei calciatori in occasione della mancata partecipazione alla richiamata gara di campionato, l'odierno Organo giudicante, pur prendendo atto della puntualità e della pregevolezza delle argomentazioni sviluppate in seno agli scritti defensionali e pur riconoscendo la gravità della situazione generatasi a causa del mancato pagamento delle spettanze economiche da parte del sodalizio sportivo di appartenenza dei deferiti, ritiene, tuttavia, che gli assunti prospettati non possano trovare accoglimento in questa sede. Infatti é notorio che il lavoro sportivo trovi la sua specifica disciplina nella L. n. 91/1981 (c.d. legge sul professionismo sportivo) la quale, però, nulla dispone in materia sindacale (se non operando un generico riferimento, in tema di predisposizione dell'Accordo Collettivo di Categoria, ai “rappresentanti delle categorie interessate”), quindi nemmeno relativamente all'esercizio del diritto di sciopero da parte degli sportivi professionisti. Lo sciopero, sotto il profilo concettuale, sottende l'astensione concordata dall'attività lavorativa da parte di più lavoratori per la tutela di interessi collettivi e, nel contempo, esso gode di un presidio giuridico di rango costituzionale consacrato in seno all'art. 40 Cost.. Detto precetto riconosce l'esercizio del diritto di sciopero in capo a ciascun individuo, ma ne circoscrive la concreta operatività nell’ambito delle leggi che lo regolano. In definitiva, lo sciopero deve essere necessariamente ricondotto a un diritto individuale esercitabile in forma collettiva, ovvero a un diritto la cui titolarità é propria di ogni singolo lavoratore, mentre la relativa esplicazione, che attiene alla tutela di un interesse comune, si manifesta collettivamente. Per quanto interessa il caso specifico va osservato che il rapporto di lavoro sportivo, oltre che nell'alveo dell'Ordinamento statuale, ricade diffusamente in quello settoriale proprio. Pertanto, ai fini dell'esatta individuazione dei termini e delle modalità secondo cui si possa ritenere legittimo e legittimato l'esercizio del diritto di sciopero in ambito sportivo professionistico, ha certamente rilievo determinante la disciplina domestica, munita di proprie regole e fondata su specifici principi regolamentari ispiratori. Ne discende che l’interprete deve procedere ad un’attenta opera di raccordo della disciplina speciale con quella generale che tenga conto della specialità del rapporto di lavoro sportivo professionistico disciplinato, il quale, atteggiandosi all'interno di una duplice dimensione ordinamentale, impone di individuare un punto di equilibrio nel rapporto e nel contemperamento tra le fonti interne di diritto sportivo e le fonti statuali. Individuato il perimetro esegetico all'interno del quale deve essere vagliata, in senso generale, la legittimità o meno dell'esercizio del diritto di sciopero da parte dei calciatori professionisti, appare ragionevolmente fondato assumere che, un'eventuale astensione dal rendere la prestazione sportiva debba essere inquadrata esclusivamente quale astensione collettiva dal lavoro indetta dall’associazione sindacale rappresentativa di categoria (A.I.C.), alla stregua di quanto verificatosi, ad esempio, in occasione dell'ultimo (in ordine di tempo) sciopero proclamato e concretamente attuato (la prima giornata del campionato di Serie A SS 2011/2012 non é stata disputata), per il tramite dell'A.I.C., dai calciatori tesserati appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A in relazione alle note vicende che avevano caratterizzato l'iter di rinnovo dell'Accordo Collettivo di Categoria. Qualunque altra forma “anomala” di sciopero analoga a quella oggetto dell'odierno deferimento, collettivamente attuata solo in ragione del numero dei calciatori aderenti e specificamente interessati a rivendicare diritti e posizioni del tutto personali, senz'altro esula dallo schema giuridico che caratterizza l'astensione concertata dal lavoro e si risolve in una condotta costituente violazione dei doveri di lealtà sportiva e correttezza sportiva (art. 1, comma 1, CGS), oltre che, per altro verso, di quelli di natura contrattuale nei confronti della compagine societaria di appartenenza. Peraltro, da un articolo di stampa prodotto a corredo dell'atto di deferimento (cfr. cit. All. 7) risulta che la “squadra” del Manfredonia si era fermata “già due volte nel corso delle regular season”, senza considerare che, all'epoca dei fatti, il Brindisi era in piena lotta per guadagnare l'accesso ai play-off di categoria, per cui la vittoria conseguita con il largo punteggio di 4-1 nei confronti del Manfredonia si può ragionevolmente ritenere agevolata dalla evidente inferiorità tecnica della squadra avversaria, scesa in campo con i calciatori della categoria “D. Berretti” e non con quella che avrebbe dovuto costituire il migliore e più affidabile “undici” possibile. Ebbene, le richiamate circostanze non fanno che connotare di ulteriore gravità il comportamento tenuto dai calciatori deferiti, senz'altro connesso, lo si ribadisce, ad una vicenda umanamente ed emotivamente comprensibile ma, per quanto osservato, non giustificabile in relazione ad uno stato di fatto rispetto a cui i deferiti avrebbero potuto in ogni caso, ad esempio, attivarsi utilizzando i rimedi previsti dall'Accordo Collettivo di categoria, ma che invece hanno ritenuto opportuno gestire diversamente, per ciò stesso venendo meno anche ai propri doveri di tesserati (cfr. art. 92 NOIF). Al riguardo, peraltro, sempre con riferimento alle difese condivise in punto di merito dagli indicati dodici tesserati, nemmeno il principio sancito dall'art. 1460 c.c. (c.d. eccezione d'inadempimento) e invocato al fine di giustificare il proprio comportamento può trovare accoglimento; e ciò, sia in ragione di quanto prescrive il già richiamato art. 13 dell'Accordo di Categoria A.I.C./Lega Pro (sotto altro profilo e a fini esimenti nei riguardi della posizione di altri due calciatori deferiti) vigente all'epoca dei fatti, per il quale “Il calciatore è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia o infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero”, sia alla luce degli artt. 16 e 17 del medesimo Accordo Collettivo i quali legittimano ampiamente ogni calciatore a promuovere l'attivazione di un procedimento ad hoc, dinanzi al Collego Arbitrale competente, ai fini della tutela delle proprie ragioni creditorie nei confronti della Società sportiva di appartenenza, anche mediante la richiesta di risoluzione contrattuale qualora ne ricorrano le condizioni previste in seno all'indicato corpus normativo-regolamentare domestico. Per mera completezza espositiva, si ritiene opportuno brevemente argomentare anche in ordine ad una particolare eccezione sollevata dalla difesa dei calciatori Arigò e Ferrari (individuabili tra i dodici deferiti de quibus) relativamente alla violazione loro ascritta sic et simpliciter ex art. 1, comma 1, CGS (oltre che ex art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 92 NOIF. In sostanza, secondo la difesa, la violazione ex art. 1 CGS ascritta a carico di entrambi gli indicati soggetti sarebbe tamquam non esset, in assenza di una differente norma che imponga un determinato comportamento e in cui il medesimo art. 1 CGS si sostanzi, solo in tal caso potendo esso fungere da fattispecie incolpatrice. Al riguardo, invero, si fa solo rilevare come detta eccezione risulti priva di qualsivoglia pregio atteso che, per pacifica giurisprudenza sportiva di settore, la citata norma sanzionatoria, al contrario, si configura a contenuto libero, non vincolato, con la conseguenza che può realizzarsi una violazione del precetto in essa contenuto con una molteplicità di comportamenti non altrimenti tipizzabili (cfr. C.U. C.G.F. N. 211 del 05/06/2008). Quanto alle ulteriori residuali posizioni dei deferiti e, in particolar modo, a quelle del Sig. Di Pasquale e del Sig. Parisi, l'assunto per il quale questi ultimi non avrebbero commesso alcuna violazione disciplinare poiché non schierati in occasione della gara Brindisi - Manfredonia del 9 maggio 2010 in ragione di una scelta meramente “tecnica” (privilegiante l'impiego della squadra Berretti) effettuata dall'allenatore della prima squadra del Manfredonia, Sig. Giovanni Bucaro, non appare verosimilmente fondato e, quindi, inidoneo ad elidere i profili di responsabilità individuati nei riguardi dei predetti calciatori. Infatti, le dichiarazioni rese dal Sig. Bucaro nel corso dell'attività inquirente stridono, in maniera palese, con quanto sostenuto dal Sig. Lorenzo Mancano (allenatore della squadra Berretti), il quale, in sede di audizione, ha pacificamente reso affermazioni di senso e contenuto diametralmente opposto rispetto a quelle cui la difesa dei due tesserati ha operato riferimento; da esse, infatti, si evince che il Direttore Sportivo (Sig. Matteo Lauriola) e il Presidente della SS Manfredonia Calcio Srl (Sig. Michele Balzamo), nel sabato antecedente alla partita Brindisi - Manfredonia, gli comunicarono, in modo perentorio, la necessità di impiegare la squadra Berretti in occasione della gara contro il Brindisi (ultima di campionato), atteso che i calciatori della prima squadra avevano manifestato l'intenzione di non prendere parte alla trasferta perché da tempo non percepivano gli emolumenti pattuiti. Da ultimo, in ordine alle posizioni del Sig. Pirrone e del Sig. Pisa, alla luce di quanto ampiamente sinora esposto, non si può che sottolineare il relativo disvalore sotto il profilo disciplinare, al pari, del resto, di quello che ha connotato sia la condotta del Presidente e Legale rappresentante pro tempore, all'epoca dei fatti, della SS Manfredonia Calcio Srl, Sig. Balzamo e, per esso della SS Manfredonia Calcio Srl, nei cui riguardi le violazioni rispettivamente ascritte sono incontestabili in quanto pacificamente ammesse e, dunque, in merito, null'altro vi é da aggiungere. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, dispone a carico dei Sigg. Davide Arigò, Raphael Carminati De Olive Barros, Gaetano Carrieri, Giuseppe Di Pasquale, Elio Di Toro, Nicola Ferrari, Pasquale Maiorino, Vincenzo Marruocco, Jonatas Moro Soldera, Nicola Napolitano, Devis Nossa, Giampaolo Parisi, Giuseppe Pirrone, Luigi Pisa, Francesco Stella e Aniello Vitiello la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali, a carico del Sig. Michele Balzamo quella dell'inibizione per 6 (sei) mesi e a carico della SS Manfredonia Calcio Srl l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Dispone il proscioglimento nei riguardi dei Sigg. Salvatore Arcuri, Antonio Ferrante e Sergio Sabatino.
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