• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 03 Aprile 2012
(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNA PIVETTA, VALTER RAGNI, LORIS MORASSUT, DENIS FIORIN, LUCA SANDRIN, ANDREA RIDI, FABIO PIVETTA, GIORGIO DA ROS, GIOVANNI BENUSSI, MARCO BACCI, GIANCARLO MIGLIORINI, CLAUDIO BRUNETTA, VALTER LORENZON, DAVIDE CARNIELLI, GIAMPIETRO DA DALT, LORIANO GENOVESE, ANTONIO DI FLORIO, GIANPIETRO NADALINI, MARCO VINDIGNI, RUDI PELLIZZARI, EDDI TOSONE, Società ASD FONTANAFREDDA, PORTOGRUARO-SUMMAGA, SACILESE CALCIO, FBC UNIONE VENEZIA, SSD PORDENONE CALCIO, ASD LIVENTINAGORGHENSE, ASD ANCONA, ASD DONATELLO • (nota N°. 3823/130 pf
11-12/GT/dl del 13.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 03 Aprile 2012
(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNA PIVETTA, VALTER RAGNI, LORIS MORASSUT, DENIS FIORIN, LUCA SANDRIN, ANDREA RIDI, FABIO PIVETTA, GIORGIO DA ROS, GIOVANNI BENUSSI, MARCO BACCI, GIANCARLO MIGLIORINI, CLAUDIO BRUNETTA, VALTER LORENZON, DAVIDE CARNIELLI, GIAMPIETRO DA DALT, LORIANO GENOVESE, ANTONIO DI FLORIO, GIANPIETRO NADALINI, MARCO VINDIGNI, RUDI PELLIZZARI, EDDI TOSONE, Società ASD FONTANAFREDDA, PORTOGRUARO-SUMMAGA, SACILESE CALCIO, FBC UNIONE VENEZIA, SSD PORDENONE CALCIO, ASD LIVENTINAGORGHENSE, ASD ANCONA, ASD DONATELLO • (nota N°. 3823/130 pf
11-12/GT/dl del 13.12.2011).
La Commissione esaminati gli atti relativi ai deferimenti avanzati dalla Procura federale nei confronti di:
• Pivetta Giovanna, Presidente all’epoca dei fatti della ASD Fontanafredda;
• Pivetta Fabio, responsabile del S.G. della ASD Fontanafredda;
• Da Ros Giorgio, dirigente accompagnatore ASD Fontanafredda;
• Migliorini Giancarlo, responsabile S.G. SSD Pordenone Calcio;
• Brunetta Claudio, accompagnatore S.G. Pordenone Calcio;
• Fiorin Denis, responsabile S.G. Società Sacilese Calcio;
• Sandrin Luca, dirigente accompagnatore Società Sacilese Calcio;
• Ridi Andrea, accompagnatore Società Sacilese Calcio;
• Benussi Giovanni, responsabile S.G. F.B.C. Unione Venezia;
• Bacci Marco, dir. accompagnatore S.G. F.B.C. Unione Venezia;
• Ragni Valter, responsabile sett. Giov. Società Portogruaro Summaga;
• Morassut Loris, accompagnatore S.G. Società Portogruaro Summaga;
• Lorenzon Valter Velfer, responsabile S.G. Società Liventinagorghense;
• Genovese Loriano, dirigente accompagnatore Società Liventinagorghense;
• Da Dalt Giampietro, dirigente accompagnatore Società Liventinagorghense;
• Carnielli Davide, dirigente accompagnatore Società Liventinagorghense;
• Di Florio Antonio, dirigente accompagnatore ASD Donatello;
• Tosone Eddi, responsabile S.G. ASD Ancona;
• Nadalini Giampietro, dirigente accompagnatore ASD Ancona;
• Pellizzari Rudi, dirigente accompagnatore ASD Ancona;
• Vindigni Marco, dirigente accompagnatore ASD Ancona;
Tutti per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 49 Regolamento L.N.D. (NOIF) per aver, nel corso del Torneo Nazionale Città Fontanafredda, in violazione dell’art. 2 del Regolamento così come approvato dal CGS, fatto giocare giovani nati nell’anno 1999, anziché come previsto, quelli nati nell’anno 1998, con la sola occasione di impiegare un numero ristretto non superiore a cinque di nati nel 1999 e relativi ai deferimenti delle Società:
• ASD Fontanafredda;
• Sacilese Calcio;
• FBC Unione Venezia;
• Pordenone Calcio;
• Liventinagorghense;
• ASD Ancona;
• ASD Donatello;
• Portogruaro-Summaga;
tutte per violazione dell’art. 4 comma 2 CGS
Osserva;
Con nota in data 24 giugno 2011, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC denunciava alla Procura federale, “anomale modalità di svolgimento del torneo Nazionale “Città di Fontanafredda”, riservato alla categoria Giovanissimi B ed esordienti del 2° anno”, in quanto non sarebbe stato rispettato l’art. 2 del Regolamento categoria esordienti 2° anno così come preventivamente autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico. Detta nota, richiamava la segnalazione proveniente dal Delegato Provinciale L.N.D. che aveva rilevato come nel citato torneo, la Società organizzatrice Fontanafredda e tutte le Società partecipanti avessero impiegato i tesserati, nati nell’anno 1999, anziché, come previsto dall’art. 2 del Regolamento i nati nell’arco dell’anno 1998, con deroga di impiegare un numero massimo di cinque calciatori nati nel 1999. Era stato inoltre rilevato, che la Società Fontanafredda in occasione della finale giocata con il Pordenone il 16.06.2011, aveva schierato quattro calciatori nati nell’anno 2000. L’indagine condotta dalla Procura federale, attraverso l’acquisizione della lista dei giovani scesi in campo nel corso del torneo e l’esame dei dirigenti della ASD Fontanafredda Società organizzatrice della manifestazione e di tutti i tesserati delle Società iscritte che avevano avuto parte nella vicenda, confermava che nel corso dell’intero torneo erano stati impiegati esclusivamente calciatori nati nell’anno 1999 e non anche i nati nel 1998 contrariamente a quanto previsto dal regolamento così come approvato dal S.G.S. La Sig.ra Giovanna Pivetta, all’epoca Presidente e Legale rappresentante della ASD Fontanafredda, riferiva al rappresentante della Procura federale di aver organizzato il torneo con l’intenzione di farvi partecipare i nati nel 1999 contrariamente a quanto prescritto dalle norme regolamentari, in quanto la manifestazione aveva delle finalità prettamente ludiche, non ritenendo con ciò di incorrere in violazioni di norme federali e di aver quindi agito con trasparenza e buona fede. Quest’ultima, faceva, inoltre, pervenire alla Procura federale una memoria difensiva nella quale ribadiva quanto dichiarato al collaboratore della Stessa. Il Sig. Da Ros Giorgio, dirigente accompagnatore della ASD Fontanafredda, confermava di aver compilato le liste dei calciatori, inserendovi tutti i nati nell’anno 1999; il Sig. Fabio Pivetta riconosceva di aver disatteso l’art. 2 del Regolamento dando disposizione di schierare solo i nati del 1999 ed alcuni elementi nati nel 2000, ritenendo, sempre, di non incorrere in alcuna violazione suscettibile di sanzioni. Tutti i deferiti, ammettevano, con motivazioni e giustificazioni diverse di aver partecipato al Torneo Nazionale Città Fontanafredda, schierando esclusivamente nati nel 1999, molti di loro riferendo che in tal senso erano stati orientati dai dirigenti della Società organizzatrice. Il Sig. Migliorini ed il Sig. Brunetta della SSD Pordenone, assumevano di aver partecipato con esordienti nati nel ’99 come richiesto dagli organizzatori del torneo; i Sigg.ri Fiorin Denis e Ridi Andrea rispettivamente responsabile SG e dirigente accompagnatore della Società Sacilese Calcio, riferivano di aver ricevuto solo un estratto del regolamento, dalla Società organizzatrice, in cui si faceva riferimento solo ai nati nel 1999, e inoltre di non aver violato il regolamento stesso in virtù di deroga prevista dal Comunicato n. 1 S.G.S. Il Sig. Benussi Giovanni responsabile del settore giovanile della FBC Unione Venezia affermava di aver seguito le istruzioni della Società Fontanafredda organizzatrice del torneo. I Sigg.ri Ragni e Morassut responsabile S.G. e dirigente accompagnatori della Società Portogruaro-Summaga si giustificavano affermando, il primo di aver ricevuto insieme all’invito solo un estratto del regolamento in cui si faceva riferimento ai nati nel 1999; il secondo, al contrario, riferiva di aver letto il regolamento ed aver saputo che il torneo era riservato ai nati del 1998, ma riteneva che il C.U. n. 1 S.G.S. costituisse una deroga all’art. 2 del Regolamento e quindi autorizzasse l’impiego dei nati nel ’99. I Sigg.ri Lorenzon, Genovese, Da Dalt e Carnielli tutti responsabili S.G. e dirigenti accompagnatori della ASD Liventinagorghense, ritenevano di aver agito nel convincimento che la Società organizzatrice avesse ottenuto una deroga come già era accaduto in edizioni precedenti. Il Sig. Di Florio responsabile della ASD Donatello riferiva di aver seguito le disposizioni della Società organizzatrice; così i Signori Tosone, Nadalini, Pellizzari e Vindigni dirigenti della ASD Ancona e comunque di aver agito nel convincimento che fosse intervenuta deroga all’art. 2 del Regolamento come era accaduto in precedenti edizioni;
Motivi della decisione
All’inizio della riunione odierna la Signora Pivetta Giovanna personalmente, i Signori Pivetta Fabio e Da Ros Giorgio a mezzo del loro delegato, la Società ASD Fontanafredda a mezzo del proprio Legale rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Signora Pivetta Giovanna personalmente, i Signori Pivetta Fabio e Da Ros Giorgio a mezzo del loro delegato, la Società ASD Fontanafredda a mezzo del proprio Legale rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per la Signora Pivetta Giovanna, inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due); pena base per il Signor Pivetta Fabio, inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23,a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); pena base per il Signor Da Ros Giorgio, inibizione per giorni 20 (venti), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 14 (quattordici); pena base per la Società ASD Fontanafredda, ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 800,00 (€ ottocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.
Il deferimento è fondato e deve essere pertanto accolto.
Il Sig. Pandini Luigi, responsabile organizzativo dell’11° torneo nazionale “Città di Fontanafredda”, interrogato dal collaboratore della Procura federale così riferiva: a.d.r. “ a tutte le Società, di concerto con la ASD Fontanafredda, ho inviato copia del Regolamento che, avevano inviato al Settore Giovanile e Scolastico per la relativa autorizzazione, dove nello stesso veniva indicato l’anno di partecipazione 1.1.1998 – 31.12.1998. Inoltre, in allegato si inviava una comunicazione che l’indirizzo dato dalla Società per la partecipazione, era quello relativo all’anno di nascita 1999; questo è stato fatto in tutta buona fede, in considerazione dei periodi vicini alla scadenza dell’anno di permanenza in tale categoria (esordienti primo anno)”… La Sig.ra Pivetta Giovanna, Presidente della Società Fontanafredda, presente innanzi a questa Commissione alla precisa domanda se alle Società invitate a partecipare al torneo fosse stato trasmesso il Regolamento approvato dalla S.G.S, ha risposto di sì, pur evidenziando, come alle stesse Società fosse stato poi inviato un estratto del Regolamento stesso, nel quale si indicava come anno di partecipazione i nati nel 1999. Il Sig. Morassut dirigente accompagnatore della ASD Portogruaro-Summaga interrogato dal collaboratore della Procura federale, ha dichiarato “avevo preso contezza del Regolamento che ci aveva fornito la Società organizzatrice prima della partecipazione al torneo e visto che la partecipazione era riservata ai ragazzi nati nel 1998; mentre i nostri ragazzi che dovevano disputare tale torneo erano nati nell’anno 1999; chiedevo spiegazioni in merito, al nostro responsabile del settore giovanile, Sig. Ragni Valter, il
quale riferiva che per noi, essendo la Società appartenente alla categoria Professionisti, ed essendoci delle Società appartenenti alla Lega Nazionale dilettanti era sottintesa la deroga alla partecipazione, in quanto le norme lo prevedevano”. In buona sostanza appare evidente che il Regolamento nella sua versione originale approvata dalla S.G.S. è stato inviato a tutte le Società invitate a partecipare al torneo, così come è altrettanto evidente che l’errore in cui sono incorse le medesime Società, fu indotto dalla Società organizzatrice, con il successivo invio di un estratto del Regolamento,
modificato nell’art. 2. Ciò non costituisce esimente perché i partecipanti ebbero la contezza del Regolamento originale ma questa Commissione ritiene che si debba irrogare una sanzione che tenga in considerazione la indiscutibile buona fede che ha animato tutti i deferiti, anche in considerazione del fatto che la violazione appare meramente formale e non ha inciso minimamente sulla regolarità del torneo. Sanzioni congrue pertanto appaiono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Visto l’art. 23, CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• inibizione per mesi 2 (due) a carico della Signora Pivetta Giovanna;
• inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Pivetta Fabio;
• inibizione per giorni 14 (quattordici) a carico del Sig. Da Ros Giorgio;
• ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00) a carico della Società ASD Fontanafredda.
Infligge ai Signori Migliorini Giancarlo, Brunetta Claudio, Fiorin Denis, Sandrin Luca, Ridi Andrea, Benussi Giovanni, Bacci Marco, Ragni Valter, Morassut Loris, Lorenzon Valter Velfer, Genovese Loriano, Da Dalt Giampietro, Carnielli Davide, Di Florio Antonio, Tosone Eddi, Nadalini Giampiero, Pellizzari Rudi, Vindigni Marco, la sanzione della ammonizione con diffida; infligge altresì alle Società Sacilese Calcio, FBC Unione Venezia, Pordenone Calcio, Liventinagorghense, ASD Ancona, ASD Donatello, Portogruaro-Summaga, la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) ciascuna.
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(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNA PIVETTA, VALTER RAGNI, LORIS MORASSUT, DENIS FIORIN, LUCA SANDRIN, ANDREA RIDI, FABIO PIVETTA, GIORGIO DA ROS, GIOVANNI BENUSSI, MARCO BACCI, GIANCARLO MIGLIORINI, CLAUDIO BRUNETTA, VALTER LORENZON, DAVIDE CARNIELLI, GIAMPIETRO DA DALT, LORIANO GENOVESE, ANTONIO DI FLORIO, GIANPIETRO NADALINI, MARCO VINDIGNI, RUDI PELLIZZARI, EDDI TOSONE, Società ASD FONTANAFREDDA, PORTOGRUARO-SUMMAGA, SACILESE CALCIO, FBC UNIONE VENEZIA, SSD PORDENONE CALCIO, ASD LIVENTINAGORGHENSE, ASD ANCONA, ASD DONATELLO • (nota N°. 3823/130 pf
11-12/GT/dl del 13.12.2011)."