COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRE ALEX CEPAGATTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. (AMMENDA DI € 800,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE CANTO’ GIANNI FINO AL 30.9.2012) IN RELAZIONE ALLA GARA TORRE ALEX / ALTINROCCA, DISPUTATA IL 18/3/12, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°54 DEL 12/3/12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRE ALEX CEPAGATTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. (AMMENDA DI € 800,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE CANTO’ GIANNI FINO AL 30.9.2012) IN RELAZIONE ALLA GARA TORRE ALEX / ALTINROCCA, DISPUTATA IL 18/3/12, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°54 DEL 12/3/12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Torre Alex Cepagatti ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Euro 800,00 Torre Alex Cepagatti. Perché per tutto il corso della gara, e a fine della stessa, propri sostenitori rivolgevano reiterate ingiurie nonché pesanti e gravissime minacce nei confronti della terna arbitrale e dei dirigenti della squadra avversaria, e sputavano verso un A.A. senza colpire; a fine gara proprio dirigente colpiva con sputi in più parti del corpo un A.A.; Cantò Gianni (Torre Alex Cepagatti) Perché a seguito di calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, si portava sul terreno di gioco protestando e rivolgendo insulti e minacce all'arbitro, colpendo anche il pallone posizionato sul dischetto del calcio di rigore ritardando così la ripresa del gioco; a fine gara nello spogliatoio continuava a mettere in atto comportamento gravemente minaccioso, irriguardoso ed antisportivo nei confronti della terna arbitrale e unitamente ad altri sostenitori, al di fuori dell’impianto , reiterava comportamento offensivo, situazione che costringeva i CC presenti ad intervenire, scortando la terna fino al casello autostradale.(Rapporto A. e AA.).” Ha dedotto l’appellante l’erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sia in relazione al dirigente, che si sarebbe limitato a protestare, ma senza porre in essere tentativi di aggressione, minacce, sputi e/o turpiloqui, sia con riguardo al comportamento del pubblico locale nei confronti della terna arbitrale, comportamento sempre mantenuto entro i limiti di una protesta verbale vivace e folkloristica, mai sconfinata in atti violenti e concrete minacce. Osserva la Commissione che la sanzione dell’ammenda può essere lievemente ridotta sul presupposto che nella motivazione della sua adozione da parte del G.S. viene richiamata una circostanza per la quale è stata inflitta anche l’inibizione al dirigente Cantò Gianni. Per quanto riguarda tale ultima sanzione, la sanzione non può essere ridotta, ritenendo la Commissione che oltre ai comportamenti non regolamentari tenuti dallo stesso, appare estremamente grave la circostanza dello sputo con il quale lo stesso ha attinto un assistente arbitrale. D’altro canto non si rinviene in atti nessun elemento che possa far ritenere sussistenti le circostanze addotte dall’appellante nello scritto difensivo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta alla Società A.S.D. Torre Alex Cepagatti a € 500,00 confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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