COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO ALBANO (2°CATEGORIA) AVVERSO LA INIBIZIONE DEL SIG.VALENZANO NUNZIO(DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE) COSI’COME RIPORTATA SUL CU N.75 DEL 07/03/2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO ALBANO (2°CATEGORIA) AVVERSO LA INIBIZIONE DEL SIG.VALENZANO NUNZIO(DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE) COSI’COME RIPORTATA SUL CU N.75 DEL 07/03/2012. Letto il ricorso proposto dalla Società ATLETICO ALBANO avverso la inibizione del Dirigente Accompagnatore, Sig. VALENZANO Nunzio, così come riportato sul C.U. n.75 del 07/03/2012; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di audizione; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni, peraltro assolutamente generiche, in difetto di emergenze probatorie di indirizzo contrario, addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali, di converso, emerge in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto dirigente, il quale si è reso responsabile di reiterati atti di condotta violenta nei confronti del DG; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 75 del 07.03.2012; • dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it