COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PALIANO – CASTRO DEI VOLSCI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PALIANO - CASTRO DEI VOLSCI Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 177 del 22/3/2012 Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società PALIANO a seguito di tempestivo preannuncio e con il quale si deduce che l'arbitro avrebbe commesso un errore tecnico in quanto avrebbe espulso un calciatore al posto di un altro per l'effetto richiede la ripetizione della gara. Rilevato che ai sensi dell'art. 29 comma 3 del CGS le questioni che possono essere giudicate dal Giudice Sportivo non prevedono fatti che investono decisioni di natura disciplinare adottate dall'arbitro o che siano devolute alle esclusive discrezionalità tecnica di quanto come recita la regola 5 del regolamento di gioco DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla Società PALIANO di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio PALIANO - CASTRO DEI VOLSCI 3 - 4 La tassa reclamo va incamerata.
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