COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO USD CASTELLANZESE 1921 CAMP. ALLIEVI REG. B GIR. A GARA DEL 18-3-2012 TRA CASTELLANZESE / US BOSTO C.U. N. 45 DEL CRL DATATO 22-03-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO USD CASTELLANZESE 1921 CAMP. ALLIEVI REG. B GIR. A GARA DEL 18-3-2012 TRA CASTELLANZESE / US BOSTO C.U. N. 45 DEL CRL DATATO 22-03-2012 La società USD CASTELLANZESE 1921 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha inibito il Dirigente MACCANTI Luca sino al 18.7.2012 lamentando che la telefonata non era intercorsa con il Giudice Sportivo bensì con il direttore sportivo della propria squadra e che l’arbitro aveva travisato il termine. In ogni caso, la reclamante sostiene che la volontà di depositare un reclamo di sospensione dell’omologazione della gara – la cosiddetta riserva - è un diritto della società che non influisce minimamente sulle decisioni dell’arbitro che è pienamente autonomo nel redigere il proprio referto tanto che l’arbitro stesso in questo caso è tenuto a prenderne solamente atto. Quindi non vi è stato alcun intento intimidatorio, bensì la volontà di far valere un proprio diritto. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il MACCANTI ha tentato di intimidire l’arbitro, peraltro dichiarando di essere in contatto con un giudice sportivo non meglio menzionato. Tale intimidazione peraltro era talmente tenue di efficacia e rilevanza da apparire non credibile nei fatti, visto che il MACCANTI faceva valere un diritto della società che rappresentava tanto che la riserva in merito all’omologazione del risultato è stata poi effettivamente consegnata dalla società. Alla luce di ciò, merita di essere lievemente ridotta l’inibizione inflitta al MACCANTI dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale riforma della decisione del GS RIDUCE l’inibizione comminata dal sig. MACCANTI Luca sino al 15.5.2012 e dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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