COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo ASD ROZZANO CALCIO Camp. Allievi Reg. A Gir. D gara del 18-03-2012 tra ASD Rozzano Calcio / Città di Segrate C.U. n. 45 del CRL datato 22-03-2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo ASD ROZZANO CALCIO Camp. Allievi Reg. A Gir. D gara del 18-03-2012 tra ASD Rozzano Calcio / Città di Segrate C.U. n. 45 del CRL datato 22-03-2012. La società ASD ROZZANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. per le seguenti sanzioni: perdita della gara con il punteggio di 0-3, ammenda di Euro 150,00, squalifiche per tre gare ai calciatori TOCCI Michele, CIRIOLO Giuseppe, SANCHEZ Eddy Gaston, DE SIMONE Gianluca, squalifiche per quattro gare ai calciatori SANCHEZ Henry Gaston e ISSAWY Karim, lamentando che non vi è stata alcuna rissa bensì una disputa verbale tra alcuni calciatori con coinvolgimento anche dei genitori sulle tribune, e che comunque non vi hanno preso parte i calciatori Gianluca DE SIMONE e Giuseppe CIRIOLO. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimenti rileva : preliminarmente, si deve ritenere inammissibile il reclamo proposto avverso la sanzione della perdita della gara per 0-3 in quanto non è stato inviato nei termini alla squadra avversaria né risulta allegata agli atti la ricevuta di tale invio. Nel merito, si rileva altresì che l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha confermato di aver visto ed individuato senza ombra di dubbio che hanno partecipato alla rissa anche i calciatori DE SIMONE e CIRIOLO. A fronte di ciò quanto affermato dalla reclamante, in merito alla circostanza che i suddetti calciatori non hanno partecipato alla rissa, costituisce mera allegazione di parte propria in quanto non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, che nel caso di specie assumono maggiore rilevanza in quanto sono stati confermati dall'arbitro e che costituiscono, come noto, fonte privilegiata e primaria di prova. Inoltre, la decisione del GS non appare censurabile con riferimento alle ammende comminate alla reclamante, considerato che come affermato dall'arbitro vi è stata una rissa generalizzata che ha coinvolto i calciatori di entrambe le squadre, ivi compresi quelli della reclamante. La sussistenza della rissa in quanto tale rende totalmente inutile stabilire quale soggetto abbia causato la rissa stessa sotto il profilo della responsabilità della società e del suo dirigente responsabile il quale deve rispondere altresì del fatto di aver consentito ad un calciatore non tesserato di partecipare alla gara. Si osserva infine che le squalifiche comminate ai calciatori meritano di essere confermate in quanto come dichiarato dall'arbitro a questa Commissione in sede di chiarimenti gli stessi nel partecipare alla rissa hanno preso e dato pugni e calci, scambiandoseli vicendevolmente con calciatori della squadra avversaria che sono stati anche questi per tali fatti sanzionati. Il comportamento dei calciatori, SANCHEZ Henry Gaston e ISSAWY Karim, risulta di maggior gravità rispetto a quello degli altri compagni di squadra, in quanto il primo, dopo essere stato espulso durante, ha partecipato alla rissa, ed il secondo ha sputato all'arbitro, senza però partecipare alla rissa. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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