COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo A.S.D. RESCALDINESE CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. A gara del 14-03-2012 tra Rescaldinese Calcio / Vanzaghellese C.U. n. 45 del CRL datato 22-03-2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo A.S.D. RESCALDINESE CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. A gara del 14-03-2012 tra Rescaldinese Calcio / Vanzaghellese C.U. n. 45 del CRL datato 22-03-2012. La società A.S.D. RESCALDINESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. - che ha squalificato il calciatore ANGELOV Kaloyan sino al 02.05.2012 per aver calpestato, nella concitazione della protesta, un piede del direttore di gara, offendendo lo steso ironicamente mentre lasciava il terreno di giuoco - lamentando come il comportamento tenuto dal proprio calciatore nei confronti dell’arbitro fosse stato del tutto fortuito e il successivo gesto di applaudire la decisione del direttore di gara non particolarmente ingiurioso ovvero violento e lesivo della sua moralità. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrare emerge in effetti un comportamento sicuramente da sanzionare a carico del calciatore. Tuttavia, alla luce dei fatti, considerato che il gesto di calpestare il piede all’arbitro è avvenuto in modo involontario e nell’ambito di una reiterata e comunque eccessiva protesta Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore ANGELOV Kaloyan a n. 5 gare. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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