COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo AMOR SPORTIVA Camp. 3° Categoria Gir. B gara del 11-03-2012 tra Serenissima/ Amor Sportiva C.U. n. 37 della delegazione di Legnano datato 15-03-2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo AMOR SPORTIVA Camp. 3° Categoria Gir. B gara del 11-03-2012 tra Serenissima/ Amor Sportiva C.U. n. 37 della delegazione di Legnano datato 15-03-2012. La società AMOR SPORTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. per le seguenti sanzioni: squalifica per n. 4 gare per il calciatore BASILICO Ivan per ripetute manifestazioni di protesta con lieve contatto fisico involontario nei confronti dell’arbitro; squalifica per n. 4 gare per il calciatore RUBINO Federico per aver reagito ad un fallo di giuoco insultando l’avversario e, a fine gara, rivolgeva espressioni che offendevano gravemente il decoro e l’onore dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : le squalifiche comminate al calciatore Basilico Ivan merita una lieve riduzione alla luce anche delle considerazioni svolte dall’arbitro nel proprio referto ove dichiara che il calciatore – pur con eccessiva foga e irruenza - non ha agito per far male o per essere violento. Merita altresì una lieve riduzione della squalifica il calciatore Rubino Federico, anche in considerazione dei parametri utilizzati da questa commissione. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE le squalifiche comminate a BASILICO Ivan e a RUBINO Federico da n. 4 giornate comminate dal G.S. a n. 3 giornate. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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