COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIGEVANO CALCIO CAMP. JUNIORES REG. GIR. A GARA DEL 3-3-2012 TRA VIGEVANO CALCIO / RHODENSE. C. U. N.44 DEL CRL DATATO 16-03-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIGEVANO CALCIO CAMP. JUNIORES REG. GIR. A GARA DEL 3-3-2012 TRA VIGEVANO CALCIO / RHODENSE. C. U. N.44 DEL CRL DATATO 16-03-2012 La società VIGEVANO CALCIO ha impugnato avanti questa Commissione Disciplinare la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo da lei proposto avverso la regolarità della gara per non aver allegato l’attestazione di invio del reclamo stesso alla squadra avversaria, lamentando che in realtà detto reclamo era stato inviato alla squadra avversaria, anche se tale attestazione di invio non era stata allegata al reclamo proposto avanti il Giudice Sportivo. La società VIGEVANO CALCIO, a prova di ciò, allega tale attestazione di invio in copia unitamente all’atto di impugnazione proposto avanti a questa Commissione, sostenendo che tale irregolarità formale, commessa nel giudizio di primo grado avanti il Giudice Sportivo, può essere sanata nel giudizio di secondo grado avanti la Commissione Disciplinare. RILEVATO CHE IL RECLAMO È STATO PROPOSTO NEI TERMINI PREVISTI DAL CGS, ANCHE MEDIANTE INVIO ALLA SQUADRA AVVERSARIA, OSSERVA : IL RECLAMO NON PUÒ TROVARE ACCOGLIMENTO. Infatti, come previsto dall’Art. 33, comma IX, del CGS le irregolarità procedurali commesse in un grado di giudizio che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate nel successivo giudizio di impugnazione. Pertanto, la disattenzione procedurale compiuta dalla società reclamante nel giudizio di primo grado avanti il Giudice Sportivo – mancata allegazione della ricevuta di invio del reclamo alla squadra avversaria - non può essere sanata nel giudizio di secondo grado avanti la Commissione Disciplinare. Ciò posto, il reclamo deve essere rigettato. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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