COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE RIVELLINI MARCO IN PROPRIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 SEGUITO GARA SAN BIAGIO/CLUENTINA CALCIO DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 132 del 14.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE RIVELLINI MARCO IN PROPRIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 SEGUITO GARA SAN BIAGIO/CLUENTINA CALCIO DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 132 del 14.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore RIVELLINI MARCO, asseritamente tesserato per l’A.S.D. San Biagio, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Rivellini Marco chiedendo, anche avanti questa Commissione, una riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva il reclamante di avere colpito l’avversario, reagendo a questi che, entrato sul terreno di gioco, aveva dapprima colpito un suo compagno di squadra con un calcio alla schiena, poi si era diretto verso di lui con l’evidente intenzione di fare altrettanto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Rivellini, ad un certo punto della gara, colpì con un pugno ed un calcio un giocatore della squadra avversaria che era entrato abusivamente sul terreno di gioco e con il quale aveva avuto poco prima un alterco allorchè quest’ultimo si stava riscaldando a bordo campo. L’ufficiale di gara, sia pur non potendolo escludere, non ha confermato quanto asserito dal reclamante in ordine al comportamento violento dell’avversario al quale avrebbe reagito il Rivellini. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che nel Codice di Giustizia Sportiva la differenza fra le due fattispecie dell’art. 19, comma 4, rispettivamente lett. b) e lett. c), si fonda unicamente sulla distinzione fra condotta violenta e particolare gravità della condotta violenta, posto che la natura e la valutazione dell’aggressione si basa prima di tutto sulle modalità e sulle caratteristiche soggettive ed oggettive in cui la colpevolezza si manifesta, ancor prima cioè ed indipendentemente dalla entità delle sue conseguenze; • ritenuto che l’illecito commesso dal Rivellini appare indubbiamente e pienamente rientrare nella seconda delle due situazioni astrattamente ipotizzate e che, quindi, debba essere punito, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame, con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto in proprio dal calciatore Rivellini Marco e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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