COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – A.S.D. ULTRATTIVI dell’11 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. VIRTUS MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 15 Marzo 2012 della Delegazione Provinciale Bat).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – A.S.D. ULTRATTIVI dell’11 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. VIRTUS MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 15 Marzo 2012 della Delegazione Provinciale Bat). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto nel quale ha confermato integralmente quanto già refertato precisando che al 33° del 2° tempo il calciatore n. 7 MASTROPIERRO Nicola (nato 9/1/1993) veniva sostituito con il calciatore n. 18 DE CANDIA Vincenzo (NATO 3/11/1982 e non già, come asserito dalla reclamante dal calciatore n. 16 FANUZZI Pietro (nato 12/3/1991); rilevato che la società reclamante ha violato la normativa che prevede l’obbligo, da parte della società, di schierare, sin dall’inizio e per tutta la gara n. 3 calciatori juniores P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. VIRTUS MOLFETTA e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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