COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO • gara del 25/ 3/2012 DOLIANOVA CALCIO – URAGANO PIRRI

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO • gara del 25/ 3/2012 DOLIANOVA CALCIO - URAGANO PIRRI Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo proposto dalla società Uragano Pirri; -rilevato che la reclamante lamenta che l'arbitro avrebbe impedito la partecipazione alla gara al giocatore allenatore Chessa Alberto, giacchè, a quanto affermato in reclamo, secondo il direttore di gara Chessa Alberto avrebbe potuto partecipare alla gara o come allenatore o come calciatore ma non in ambo le vesti; cosicchè avrebbe obbligato la società reclamante a depennare dalla distinta il nome di Chessa Alberto dall'elenco dei giocatori per farlo figurare nella casella deputata all'allenatore; -considerato che l'arbitro nel referto e nel supplemento espone di non aver affatto impedito a Chessa Alberto di partecipare alla gara come giocatore, bensì di aver fatto una mera questione formale sulla compilazione della distinta, perchè secondo lui il nome di Chessa Alberto non sarebbe dovuto comparire nelle citate caselle di allenatore e giocatore; -rilevato che ai sensi dell'art. 40 delle N.O.I.F. gli allenatori dilettanti possono essere tesserati nella stessa squadra anche come giocatori, come è nel caso di Chessa Alberto; -che, in ogni caso, la reclamante da atto di conoscere tale norma, cosicchè avrebbe potuto tranquillamente far partecipare alla gara, se avesse voluto, il Chessa anche quale giocatore, al di là che lo stesso fosse stato indicato in distinta come allenatore; -che agli atti di questo Giudice non compare nè la richiesta della reclamante di far partecipare alla gara il Chessa Alberto (quale giocatore, nè “a fortiori” un provvedimento dell'arbitro che glielo abbia impedito); per queste ragioni, DELIBERA -il rigetto del reclamo, l'omologazione della gara Dolianova Calcio/ Uragano Pirri del 25/03/2012 col risultato di 3-0 in favore della società Dolianova Calcio e l'addebito della tassa di reclamo.
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