COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SEF TORRES 1903 (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 27.03.2012. Gara Castelsardo / Sef Torres 1903 del 25.03.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SEF TORRES 1903 (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 27.03.2012. Gara Castelsardo / Sef Torres 1903 del 25.03.2012. La Società Sef Torres 1903 ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha irrogato alla stessa l’ammenda di Euro 1.700,00 perché “nel corso di tutto il secondo tempo i sostenitori della squadra lanciavano sputi ed acqua contro uno degli assistenti dell’arbitro raggiungendolo in più parti della divisa e, inoltre, lanciavano nel terreno di gioco bottiglie d’acqua semipiene e vuote senza colpire nessuno”. La Società reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo, affermando che le intemperanze sarebbero state compiute non da tifosi della Sef Torres, bensì dalla squadra avversaria, inseritisi nella tribuna riservata ai sostenitori della società ospite. La Commissione, letto il referto del direttore di gara, dal quale si evince con certezza che i fatti in questione sono stati realizzati da tifosi della Torres, riconoscibili in quanto esponevano vessilli della suddetta Società, ritiene che non possa essere messa in dubbio l’ascrivibilità dei fatti stessi alla ASD Sef Torres 1903 per responsabilità oggettiva. La Commissione ritiene peraltro che l’ammontare della sanzione pecuniaria sia eccessiva, considerato che il comportamento dei tifosi, pur censurabile sotto il profilo disciplinare, non è sfociato in atti di violenza o di minaccia; e che di conseguenza l’ammenda debba essere limitata ad Euro 1.000,00. La Commissione, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la sanzione dell’ammenda da Euro 1.700,00 ad Euro 1.000,00. Dispone il non addebito della tassa.
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