COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ARBUS (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 15.03.2012. Gara Arbus / Asseminese dell’11.03.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ARBUS (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 15.03.2012. Gara Arbus / Asseminese dell’11.03.2012. La società Arbus proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) ammenda di Euro 800,00 perché, nella parte finale della gara , un gruppo di sostenitori della squadra teneva condotta gravemente ingiuriosa e minacciosa nei confronti della terna arbitrale, accompagnata dal lancio di petardi, 2) squalifica per quattro giornate del giocatore Mascia Gianluca perché, disinteressandosi del pallone, colpiva un avversario con un violento calcio alla regione inguinale, che gli cagionava forte dolore e conati di vomito con conseguente interruzione della gara per alcuni minuti; La reclamante assumeva che i propri sostenitori in numero di quattro o cinque si sarebbero limitati ai soliti slogan che si cantano nei campi di gioco ed a lanciare un solo petardo al di fuori del campo di gioco in quanto i dirigenti della società reclamante intervenivano immediatamente minacciando di allontanarli; assumeva, altresì che il proprio giocatore Mascia si sarebbe limitato a colpire con un intervento falloso un avversario all’altezza della caviglia provocandone la caduta senza, tuttavia, colpirlo volontariamente ai testicoli così come riportato nel rapporto di gara. La Commissione, esaminato il reclamo ed il rapporto di gara ritiene che la squalifica inflitta al giocatore Mascia Gian Luca debba confermarsi in quanto non si può ragionevolmente mettere in dubbio quanto riportato in maniera precisa e circostanziata dall’arbitro che riferiva che il tesserato della società reclamante rifilava un calcio all’avversario da tergo sui testicoli provocandoli forte dolore e conati di vomito tanto da doverne interrompere la gara per ben due minuti al fine di consentire l’ingresso dei sanitari per le cure del caso. Sulla base di quanto sopra evidenziato, la sanzione appare certamente congrua ed adeguata ai fatti così come sopra rappresentati. La Commissione ritiene, invece, che la sanzione dell’ammenda debba essere ridotta in quanto i sostenitori della squadra ospitante si sarebbero limitati a lanciare alcuni petardi senza tuttavia che gli stessi colpissero la terna arbitrale e ad inveire nei confronti della stessa; pertanto, anche in relazione ai fatti consimili, si ritiene che la società debba essere sanzionata con un’ammenda meno severa di quella applicata dal Giudice Sportivo, che deve essere contenuta nella misura di Euro 250,00. Per questi motivi, DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto di ridurre la sanzione dell’ammenda ad Euro 250,00 e di confermare la squalifica al calciatore Mascia Gian Luca per quattro giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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