COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare ASD PALAESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 22.03.2012. Gara Palaese / Aglientu 98 del 17.03.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare ASD PALAESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 22.03.2012. Gara Palaese / Aglientu 98 del 17.03.2012. La Società Palaese ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice sportivo, in relazione alla gara in epigrafe, ha inflitto al giocatore Mannoni Matteo la squalifica a tutto il 31.12.2014. La Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 36 comma 2 del C.G.S., in quanto il medesimo risulta proposto in data 30.03.2012 e, quindi oltre i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U., avvenuta in data 22.03.2012 in cui è stata riportata la decisione del Giudice Sportivo impugnata. Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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