COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 200/A ASD MUSSOMELI (Cl) avverso decisioni Giudice Sportivo Territoriale relativi ad esito gara 1^ categoria ASD Mussomeli / Libertas Racalmuto del 25/03/2012 – C.U. 407 LND del 29/03/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 200/A ASD MUSSOMELI (Cl) avverso decisioni Giudice Sportivo Territoriale relativi ad esito gara 1^ categoria ASD Mussomeli / Libertas Racalmuto del 25/03/2012 – C.U. 407 LND del 29/03/2012 Il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito del reclamo inviato dalla società Libertas Racalmuto, dichiarato inammissibile per mancato rispetto di invio nei termini abbreviati stabiliti dalla F.I.G.C. pubblicati sul C.U. 306 del 7/02/2012 e successivi, dall’esame degli atti della gara in epigrafe indicata rilevava che la società ASD Mussomeli aveva impiegato per l’intera durata della gara solo un calciatore giovane non ottemperando, in tal modo, alla normativa relativa all’utilizzo obbligatorio dei calciatori giovani di cui al C.U. 1 del 04/07/2011. Conseguentemente il Giudice di prime cure infliggeva alla società oggi reclamante la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3. Avverso tale decisione si oppone la ASD Mussomeli sostenendo che la violazione contestata è stata conseguente ad un mero errore di trascrizione nella distinta di gara dell’anno di nascita del calciatore Alessi Salvatore il quale sarebbe nato realmente il 21/10/1992 e non nell’anno 1982 come appunto erroneamente indicato nella distinta di gara. La ricorrente pertanto, affermando di non avere violato, di fatto, la normativa relativa all’utilizzo obbligatorio dei calciatori giovani, chiede il ripristino del risultato conseguito sul campo al termine della gara terminata con il punteggio di 2-0 in proprio favore. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ha accertato che il calciatore Alessi Salvatore è nato effettivamente il 21/10/1992 come confermato sul foglio di censimento relativo al calciatore matricola 4228526. L’errore di trascrizione della data di nascita nella distinta di gara non può configurarsi come violazione della norma federale sull’utilizzo obbligatorio dei calciatori giovani, perché il fatto, solo formale, non ha avuto alcuna influenza sostanziale sul risultato della gara che ha avuto innegabilmente regolare svolgimento e conclusione. P.Q.M. In accoglimento del reclamo formulato dalla ASD Mussomeli, si dispone l’annullamento delle decisioni del Giudice di prime cure ed il ripristino del risultato di 2-0 in favore della ASD Mussomeli. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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