COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 30.-RECLAMO DELL’A.S.D. POVEROMO AVVERSO REGOLARITA’ GARA A.S.D. POVEROMO/A.S.D. ATLETICO ROMAGNANO DEL 18.3.2012 (1-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 30.-RECLAMO DELL'A.S.D. POVEROMO AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. POVEROMO/A.S.D. ATLETICO ROMAGNANO DEL 18.3.2012 (1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 52 del 22.3.2012; -l'A.S.D. Poveromo chiede assegnarsi la vittoria a tavolino per 3-0 della gara disputata il 18 marzo 2012, per il Campionato di 2' Categoria, con l'A.S.D. Atletico Romagnano, per aver quest'ultima contravvenuto alle vigenti disposizioni in materia di utilizzazione di un numero minimo di calciatori giovani. In particolare la reclamante lamentava quanto segue: la societa' A.S.D. Atletico Romagnano aveva iniziato la gara schierando in campo il numero minimo richiesto di calciatori giovani, ovvero tre; al minuto trentunesimo del primo tempo il calciatore giovane 1990 (Manfredi) veniva espulso per condotta sleale, per cui i giovani schierati rimanevano due; tuttavia prima che il gioco riprendesse un tesserato classe 1987 veniva sostituito da un tesserato classe 1990 (Bertoni), per cui i giovani in campo tornavano ad essere tre; successivamente nel secondo tempo della gara veniva sostituito un calciatore classe 1990 (Dignani) con un giocatore classe 1976, con la conseguenza che l'A.S.D. Atletico Romagnano concludeva l'incontro schierando due soli calciatori giovani. L' attuale reclamante ricorda il precetto contenuto nel Comunicato n. 1, pag. 25, che testualmente recita " le Societa' hanno l' obbligo di impiegare, sin dall' inizio delle stesse e per l' intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive di 2 calciatori nati dal 1 gennaio 1990 in poi.Resta inteso che,in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo...", ed affermando che la ratio della norma e' quella di garantire costantemente in campo la presenza di tre giocatori giovani, rispetto alla quale la sola espulsione diretta di uno di essi, non elide l' obbligo di giocare con tre fuoriquota in quanto tale obbligo e' superabile solo e quando un espulsione, od infortunio, sia fatto che provochi irrimediabilmente e direttamente l' impossibilita' di rispettare l' obbligo dello schieramento minimo dei giocatori giovani in campo. L' assunto dell' A.S.D. Poveromo e' condivisibile. Come bene argomentato, infatti, dalla reclamante,lo spirito della prescrizione di cui si discute e' chiaramente quello di garantire costantemente, nei limiti del possibile, la permanenza in campo di tre calciatori giovani. Nel caso di specie e' dirimente sottolineare che la societa' Atletico Romagnano dopo che era stato espulso il calciatore giovane in campo abbia volutamente ripristinare il numero legale di essi con l' ingresso di un altro 1990. Il venir meno del minimo legale, con la sostituzione, avvenuta successivamente dopo la suddetta espulsione, di un altro dei calciatori giovani, e' stato, dunque, il frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria e non obbligata dell' Atletico Romagnano, nel senso che quest' ultima, nonostante l' espulsione di un giocatore giovane, continuava a schierarne regolarmente tre in campo e poi sceglieva deliberatamente di sostituire uno di essi, in violazione quindi della prescrizione sopra richiamata e senza potersi avvalere della clausola residuale di salvaguardia dalla medesima prevista, da ritenersi applicabile solo quando l' espulsione provoca irrimediabilmente e, soprattutto, direttamente, l' impossibilita' di rispettare l ' obbligo dello schieramento minimo di giovani calciatori in campo. Alla stregua delle riportate considerazioni il reclamo puo' essere favorevolmente definito. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla societa' A.S.D. Poveromo di Massa e commina all' A.S.D. Atletico Romagnano la punizione sportiva della perdita della gara, terminata sul campo con il punteggio di 1-1. Dispone non addebitarsi la tassa.
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