COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 114 stagione sportiva 2011/2012 Gara Cervia 1958 – S. Forte del Marmi (1-1) del 18/02/2012. Campionato di III categoria. In C.U. n.37del 23/02/2012 Del. Prov. Lucca

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 114 stagione sportiva 2011/2012 Gara Cervia 1958 – S. Forte del Marmi (1-1) del 18/02/2012. Campionato di III categoria. In C.U. n.37del 23/02/2012 Del. Prov. Lucca Reclamano la società Cervia ed il sig. Carella Giacomo avverso la squalifica fino al 20/04/2012 inflitta a quest’ultimo “per avere offeso e minacciato l’arbitro a fine gara”. La parte reclamante contesta la versione arbitrale ammettendo unicamente che il sig. Carella ha esclusivamente chiesto all’arbitro una spiegazione in merito ad una decisione tecnica. Rileva inoltre che le frasi attribuite al sig. Carella sarebbero state proferite da altra persona anch’essa sanzionata del G.S. In via istruttoria chiede l’audizione del sig. Carella, la possibilità di estrazione di copie dei documenti ufficiali e che venga disposto a chiarimenti il direttore di gara. Nel merito chiede: in tesi l’annullamento della squalifica ed in ipotesi una sua riduzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto evidenziato in prime cure. All’udienza del 30/03/2012 il rappresentante della società e del sig. Carella si è riportato alle motivazioni del reclamo precisando che il comportamento del Carella dovrebbe essere qualificato come “comportamento irriguardoso” e non come “comportamento minaccioso”. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Quanto riferito dall’arbitro appare assolutamente chiaro ed inequivocabile e quindi nessuna censura può essere mossa all’operato dello stesso. In ordine invece alle conclusioni della parte ricorrente il Collegio rileva che, a fronte di una richiesta in tesi di annullamento della sanzione per non avere commesso il fatto, in sede di audizione della parte ricorrente, così come rappresentata, viene rilevato che il comportamento del sig. Carella dovrebbe essere qualificato come irriguardoso e non come minaccioso. Da ciò se ne ricava un contrasto con il contenuto del ricorso ove la parte reclamante ipotizza soltanto in via eventuale un’ attività non regolamentare del sig. Carella nei confronti dell’arbitro. Pertanto, il Collegio ritiene che la versione dell’arbitro, al di la di quanto normativamente previsto, sia da condividere in toto senza possibilità di errore. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione la stessa viene ritenuta congrua rispetto ai fatti ascritti. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa
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