COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 129 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Montagna Serravezzina avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il tesserato Giannelli Jonatan con una squalifica fino al 07/07/2012. C.U. n.39 del 08/03/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 129 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. Montagna Serravezzina avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il tesserato Giannelli Jonatan con una squalifica fino al 07/07/2012. C.U. n.39 del 08/03/2012. Per aver offeso l’arbitro il tesserato in oggetto veniva invitato a lasciare il terreno di gioco. Nell’uscire dal campo continuava nelle offese. Durante l’intervallo della gara rientrava nel recinto di gioco e invitato nuovamente ad uscire, si avvicinava al volto del D.G. con fare minaccioso offendendolo e dando diversi pugni alla porta dello spogliatoio. Veniva allontanato solo grazie all’intervento di due calciatori della sua squadra. Anche fuori dal terreno di gioco continuava ad offendere pesantemente l’arbitro. A fine gara si recava nel recinto dello spogliatoio e offendeva e minacciava ancora il D.G. Per tale condotta veniva sanzionato dal G.S.T. con una squalifica di mesi 7. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la ASD Montagna Serravezzina la quale, in maniera estremamente sintetica,pur riconoscendo che il proprio tesserato ha posto in essere un comportamento eccessivo e sopra le righe, contesta le offese, affermando che il tesserato in questione non ha mai offeso il D.G. ma ha soltanto energicamente protestato per alcune sue decisioni. Chiede pertanto una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara si adegua all’esangue reclamo e conferma quanto già descritto nel referto di gara. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti ascritti al tesserato in questione. Del resto ad un dettagliato resoconto di quanto accaduto in campo, contenuto nel referto gara, la reclamante nulla ha opposto se non una generica difesa. Certo che, considerando che la condotta offensiva e minacciosa del tesserato in questione è andata avanti per tutta la durata della gara, appare difficile credere che quest’ultimo si sia limitato solamente a delle generiche proteste. Anche la sanzione appare adeguata alla condotta posta in essere. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it