COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 113 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. SANCAT avverso le decisioni del G.S.T. che ha sanzionato rispettivamente: 1) il sig. Claudio Benucci, nella sua qualità di dirigente, con una inibizione fino al 30-06-2012 2) il sig. Paolo Marciai, in qualità di allenatore, con una squalifica fino al 08-04-2012. C.U. n. 41 22/02/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 113 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.S.D. SANCAT avverso le decisioni del G.S.T. che ha sanzionato rispettivamente: 1) il sig. Claudio Benucci, nella sua qualità di dirigente, con una inibizione fino al 30-06-2012 2) il sig. Paolo Marciai, in qualità di allenatore, con una squalifica fino al 08-04-2012. C.U. n. 41 22/02/2012. Nel corso della gara “ SANCAT – MENSOLESE” valevole per il campionato di terza categoria, il D.G. allontanava dal terreno di gioco sia l’allenatore della SANCAT sig. Merciai Paolo che il dirigente accompagnatore il sig. Benucci Claudio. L’allenatore veniva espulso per aver rivolto una frase irriguardosa verso l’arbitro. Alla notifica del provvedimento offendeva ancora il D.G. e rimaneva sul terreno di gioco per circa due minuti. Una volta raggiunta la tribuna continuava ad offendere l’arbitro. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di un mese e mezzo. Il dirigente accompagnatore veniva espulso per aver offeso e minacciato gravemente il D.G. Uscito dal terreno di gioco reiterava le offese e minacce. A fine gara ostacolava per alcuni minuti il rientro dell’arbitro negli spogliatoi, tentando anche di colpirlo con un cazzotto. Veniva trattenuto da tesserati della squadra avversaria e nel contempo reiterava le offese e minacce. Per tale condotta veniva sanzionato con una inibizione di 4 mesi e 8 giorni. Avverso i suddetti provvedimenti propone unico reclamo la società SANCAT. Per quanto concerne la posizione del dirigente accompagnatore Benucci Claudio la reclamante non contesta la misura disciplinare del G.S. e neanche le relative offese e minacce. Contesta però fortemente il tentativo di colpire l’arbitro con un cazzotto. Secondo la società il Benucci Claudio non avrebbe mai tentato di avere un contatto fisico con l’arbitro anzi al momento che gli si avvicinava teneva le mani dietro la schiena. Per quanto concerne l’allenatore, invece, la reclamante contesta totalmente i fatti ascritti al medesimo. Difatti secondo la società l’allenatore avrebbe soltanto chiesto spiegazioni relativamente ad una decisione tecnica del D.G. e solo per questo motivo veniva espulso.Relativamente poi all’abbandono del terreno di gioco dopo due minuti secondo la reclamante sarebbe avvenuto soltanto per un equivoco con l’arbitro, non avendo l’allenatore inteso in maniera certa di essere stato espulso. In questo caso la reclamante chiede una drastica riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma in buona sostanza quanto descritto in sede di referto. Per quanto concerne la posizione del dirigente accompagnatore il D.G. si dilunga sulla condotta del medesimo. Soprattutto conferma il tentativo di colpirlo con un pugno, dopo che aveva indietreggiato diverse volte per non essere colpito. Questa C.D. esaminati gli atti dei procedimenti ritiene provati i fatti ascritti ai tesserati in questione. Relativamente al sig Benucci, dirigente accompagnatore, la stessa società non contesta la misura della sanzione e neanche le offese e minacce. La sola cosa che contesta è il tentativo di colpire l’arbitro con un pugno. A tal fine il D.G. nel supplemento di rapporto descrive in maniera dettagliata i diversi tentativi di aggressione oltre quello riferito al “cazzotto”. Comunque, secondo questa C.D., per tutta la condotta posta in essere dal sig. Benucci la sanzione emanata dal G.S. appare sufficientemente congrua. Per quanto concerne l’allenatore sig. Marciai il D.G. conferma nel supplemento di rapporto il tenore dell’offesa, oltre il fatto che impiegava circa due minuti prima di lasciare il campo di gioco. Inoltre le argomentazioni poste a base della difesa del tesserato in questione appaiono a questa C.D. poco credibili. La sanzione del G.S. appare congrua rispetto ai fatti descritti. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo congiunto e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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