F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (393) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA TURCHETTA (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Cesena Spa, attualmente tesserato in prestito per la Società Bellaria Igea Virtus Srl), VINCENZO BUONGIOVANNI (Agente di calciatori), Società AC CESENA Spa ▪ (nota N°. 5947/163pf11-12/SP/blp del 2.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (393) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA TURCHETTA (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Cesena Spa, attualmente tesserato in prestito per la Società Bellaria Igea Virtus Srl), VINCENZO BUONGIOVANNI (Agente di calciatori), Società AC CESENA Spa ▪ (nota N°. 5947/163pf11-12/SP/blp del 2.3.2012). Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Gianluca Turchetta, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con l’A.C. Cesena SpA ed attualmente tesserato con la Società A.C. Bellaria Igea Virtus srl, il Signor Vincenzo Buongiovanni agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., e la Società A.C. Cesena SpA, per rispondere (così testualmente): • “il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito incarico scritto in data 03.08.2011 all’Agente Buongiovanni Vincenzo, pur avendo già conferito un precedente mandato in data 16.02.2010 con l’Agente Cattoli Andrea, incarico che risultava valido e non revocato, così come esposto nella parte motiva; • “il secondo per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1 lettera a), 3 e 5 del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accettare la sussistenza di eventuali vincoli contrattuali inerenti al conferimento del mandato in questione, procedendo alla sottoscrizione e alla accettazione del mandato conferitogli, in data 03.08.2011, dal calciatore Turchetta Gianluca ed avendo contattato lo stesso, nonostante la sussistenza di un precedente e valido mandato conferito dal Turchetta ad al Agente, così come esposto nella parte motiva”; • la terza per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato all’epoca dei fatti. All’inizio della riunione odierna i Signori Turchetta Gianluca e Vincenzo Buongiovanni, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Turchetta Gianluca e Vincenzo Buongiovanni, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Turchetta Gianluca, squalifica di 2 (due) giornate con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a 1 (una) giornata di squalifica con l’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per il Sig. Buongiovanni Vincenzo, sospensione della licenza per 2 (due) mesi con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a 40 (quaranta) giorni di sospensione della licenza con l’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, che ha concluso chiedendo la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società AC Cesena Spa; nessuno è comparso per la Stessa. osserva quanto segue. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. E’ documentalmente provato che il 3.08.2011, all’atto del conferimento del mandato da parte del calciatore Turchetta Gianluca all’agente di calciatori Buongiovanni Vincenzo, vigeva un regolare incarico conferito il 16.02.2010 dal predetto calciatore all’Agente Cattoli Andrea. E’ certo, infine, che l’agente dei calciatori Buongiovanni Gianluca ha negoziato il mandato di cui è cenno, senza aver preventivamente verificato l’eventuale sussistenza di precedenti vincoli contrattuali inerenti al conferimento del mandato in questione. Dalla condotta violativa scrivibile a Turchetta deriva la responsabilità oggettiva dell’AC Cesena, Società con la quale Turchetta era tesserato all’epoca del fatto. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura Federale. Il dispositivo Visto l’art. 23, CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • per il calciatore Gianluca Turchetta, 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, con l’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); • per l’agente Sig. Buongiovanni Vincenzo, la sospensione della licenza per 40 (quaranta) giorni con ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00). Infligge alla Società AC Cesena Spa l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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