COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE SIG. MARCON FRANCESCO – GIOCATORE US ARDISCI E SPERA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 59 del 21/3/2012 – Squalifica fino al 30/6/2012 – Campionato 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
8.1.1. OPPOSIZIONE SIG. MARCON FRANCESCO – GIOCATORE US ARDISCI E SPERA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 59 del 21/3/2012 –
Squalifica fino al 30/6/2012 - Campionato 1^ Categoria
Il Sig. MARCON Francesco, calciatore tesserato per la Società U.S. Ardisci e Spera ha presentato opposizione avverso
la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 59 del 21/3/2012 con cui é
stata adottata a suo carico la sanzione della squalifica sino al 30/6/2012 : “espulso per seconda ammonizione, perdeva il
controllo e si rivolgeva al direttore di gara con espressioni ingiuriose, quindi si rivolgeva alla tifoseria avversaria con
insulti, minacce e bestemmie, tentando di venirne a contatto. Per porre fine al comportamento incontrollato sono dovute
intervenire tre persone, che lo hanno portato negli spogliatoi.
Al termine della gara continuava, assieme ad alcuni suoi compagni, a provocare i giocatori della squadra avversaria,
lanciando contro di loro acqua e reiterando gli insulti”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il rituale ricorso presentato dal Sig. Marcon Francesco (Ardisci e Spera – calciatore);
vista la documentazione ufficiale agli atti;
valutato il provvedimento disciplinare sancito dal Giudice Sportivo di primo grado, che appare adeguato allo svolgimento
dei fatti contestati;
ritenuto non sussistere elementi per una revisione della delibera impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dal calciatore Marcon Francesco (Ardisci e Spera);
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2012 a suo carico;
- di introitare l’acconto della tassa reclamo versata di € 60,00, addebitando l’importo di € 5,00 nel conto della Società,
Ardisci e Spera quale differenza dovuta.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE SIG. MARCON FRANCESCO – GIOCATORE US ARDISCI E SPERA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 59 del 21/3/2012 – Squalifica fino al 30/6/2012 – Campionato 1^ Categoria"