COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.3. OPPOSIZIONE A.C.D. TURCHESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 37 del 7/3/2012 – Inibizione sino al 30/6/2013 dirigente Zanirato Thomas – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
8.1.3. OPPOSIZIONE A.C.D. TURCHESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 37 del
7/3/2012 – Inibizione sino al 30/6/2013 dirigente Zanirato Thomas – Campionato Juniores Provinciale
La Società A,C.D. Turchese ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 37 del 7/3/2012 con la quale é stata adottata la
sanzione dell’inibizione sino al 30/6/2013 a carico del dirigente Zanirato Thomas : “allontanato dal terreno di gioco per
proteste e offese, non si dirigeva immediatamente verso gli spogliatoi ma camminava lentamente schernendo il Direttore
di gara fino all'uscita. A fine gara sostava nell'area spogliatoi impedendo all'arbitro di entrare nel proprio continuando ad
offenderlo. All'uscita dello stesso, lo scherniva, lo minacciava e gli sputava addosso colpendolo alla guancia destra.
Perpetrava offese e minacce seguendolo fino alla propria autovettura senza che nessun dirigente provvedesse alla
sicurezza del Direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Turchese;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme al dirigente inibito;
sentito altresì personalmente l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto riportato sul suo referto di gara ed il
relativo supplemento;
ritenuto che i fatti in questione siano pacifici ed equamente sanzionati dal Giudice Sportivo di primo grado con l’inibizione
a carico del Sig. Zanirato sino al 30/6/2013;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Turchese;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/6/2013 a carico del Dirigente Zanirato Thomas;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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