COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.3. OPPOSIZIONE A.C.D. TURCHESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 37 del 7/3/2012 – Inibizione sino al 30/6/2013 dirigente Zanirato Thomas – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.3. OPPOSIZIONE A.C.D. TURCHESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 37 del 7/3/2012 – Inibizione sino al 30/6/2013 dirigente Zanirato Thomas – Campionato Juniores Provinciale La Società A,C.D. Turchese ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 37 del 7/3/2012 con la quale é stata adottata la sanzione dell’inibizione sino al 30/6/2013 a carico del dirigente Zanirato Thomas : “allontanato dal terreno di gioco per proteste e offese, non si dirigeva immediatamente verso gli spogliatoi ma camminava lentamente schernendo il Direttore di gara fino all'uscita. A fine gara sostava nell'area spogliatoi impedendo all'arbitro di entrare nel proprio continuando ad offenderlo. All'uscita dello stesso, lo scherniva, lo minacciava e gli sputava addosso colpendolo alla guancia destra. Perpetrava offese e minacce seguendolo fino alla propria autovettura senza che nessun dirigente provvedesse alla sicurezza del Direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Turchese; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme al dirigente inibito; sentito altresì personalmente l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto riportato sul suo referto di gara ed il relativo supplemento; ritenuto che i fatti in questione siano pacifici ed equamente sanzionati dal Giudice Sportivo di primo grado con l’inibizione a carico del Sig. Zanirato sino al 30/6/2013; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Turchese; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/6/2013 a carico del Dirigente Zanirato Thomas; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it