COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.4. OPPOSIZIONE ZERO BRANCO F.B.C. 1932 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 39 del 28/3/2012 – Sanzione sportiva della perdita della gara Zero Branco-Fontane dell’11/3/2012 per 0-3 (Applicazione art. 17/2 del C.G.S.) – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.4. OPPOSIZIONE ZERO BRANCO F.B.C. 1932 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 39 del 28/3/2012 – Sanzione sportiva della perdita della gara Zero Branco-Fontane dell’11/3/2012 per 0-3 (Applicazione art. 17/2 del C.G.S.) – Campionato Allievi Provinciale La Società Zero Branco F.B.C. 1932 ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 39 del 28/3/2012 con la quale é stata adottata la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3 per i seguenti motivi : “dagli atti ufficiali (Rapporto arbitrale e relativo supplemento richiesto da questo Organo Giudicante) risulta che al 15' del 1° tempo, a causa di un incidente di gioco occorso ad un giocatore della Società Fontane,si è reso necessario l'intervento medico e la gara è stata momentaneamente sospesa; l'autoambulanza è entrata nel terreno di giuoco per il trasporto dell'interessato in ospedale. Ripartita l'ambulanza, i dirigenti di entrambe le Società,di comune accordo, sottoscrivevano una dichiarazione nella quale concordavano di non proseguire la gara e la consegnavano all'arbitro perché venisse allegata al rapporto arbitrale. L'arbitro ne prendeva atto e lo confermava nel supplemento”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Zero Branco F.B.C. 1932; vista la documentazione ufficiale agli atti; valutata la particolarità assoluta della vicenda; considerata la giovane età degli atleti e la particolare gravità dell’incidente occorso a uno dei calciatori, che ha comportato addirittura l’arrivo di una ambulanza sul posto, dopo un significativo periodo di attesa; considerato altresì che appare del tutto plausibile l’oggettiva impossibilità di proseguire nella normalità l’incontro in oggetto; ritenuto pertanto che sia da escludere, nel caso in esame, una responsabilità dei dirigenti delle Società in ordine alla decisione di non proseguire la gara, decisione che appare anzi del tutto coerente non solo alla tutela psico-fisica dei giovani atleti, ma anche ai valori dell’etica sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Zero Branco 1932; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 Zero Branco 1932 – Fontane dell’11/3/2012 (applicazione art. 17/2 C.G.S.) e di disporne la ripetizione in data da stabilire dalla Delegazione Provinciale di Treviso; La tassa reclamo non é stata versata.
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