LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 194 DEL 2 aprile 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 194 DEL 2 aprile 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’Undicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Bologna-Catania-Milan-Roma hanno, in violazione della normativa di
cui all’art. 12 n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo,
lanciato un bengala sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in
relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.