F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 4,5,6,7,8,9,10 4 – APPELLO DELL’UDINESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI L. 3.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n 507 del 27.6.2001) 5 – APPELLO DEL SIG. MARCATTI SIGFRIDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 6 – APPELLO DEL SIG. POZZO GINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 7 – APPELLO DEL CALCIATORE DOS SANTOS WARLEY SILVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 8 – APPELLO DEL CALCIATORE DA SILVA MERCADO ALEJANDRO DAMIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 9 – APPELLO DEL CALCIATORE VALENTIM DO CARMO ALBERTO NETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 10 – APPELLO DEL CALCIATORE AMARAL DE CASTRO JORGE HENRIQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27 6 2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 4,5,6,7,8,9,10 4 - APPELLO DELL’UDINESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI L. 3.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n 507 del 27.6.2001) 5 - APPELLO DEL SIG. MARCATTI SIGFRIDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 6 - APPELLO DEL SIG. POZZO GINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 7 - APPELLO DEL CALCIATORE DOS SANTOS WARLEY SILVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 8 - APPELLO DEL CALCIATORE DA SILVA MERCADO ALEJANDRO DAMIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 9 - APPELLO DEL CALCIATORE VALENTIM DO CARMO ALBERTO NETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 10 - APPELLO DEL CALCIATORE AMARAL DE CASTRO JORGE HENRIQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27 6 2001) Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto ai calciatori Dos Santos Warley Silva, Da Silva Mercato Alejandro Damian, Valentim Do Carlo Alberto Neto ed Amaral De Castro Jorge Henrique la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2002; al Procuratore speciale della società Udinese Calcio Pozzo Gino la sanzione dell’inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società fino al 30.6.2003; al segretario dell’Udinese Marcatti Sigfrido la stessa inibizione fino al 31.10.2001; tutti in quanto ritenuti responsabili di violazione dell’art. l comma 1 C.G.S.; alla società Udinese Calcio l’ammenda di L. 3.000.000.000, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.. Ha invece prosciolto dalla stessa ipotesi di violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. il consigliere delegato e direttore generale dell’Udinese Marino Pierpaolo. Avverso tale decisione hanno ritualmente proposto appello: Il Dr. Franco Soldati in qualità di presidente e legale rappresentante della Udinese Calcio e quale procuratore speciale di Valentim Do Carmo Alberto Nato, Do Santos Warley Silva, Da Silva Mercado Alejandro Damian ed Amaral De Castro Jorge Henrique, e il Sig. Marcatti Sigfrido in proprio. Nell’atto di impugnazione si lamenta la mancata acquisizione degli atti del procedimento penale già in corso e la carenza di motivazione soprattutto nell’elemento soggettivo, in quanto tutti i calciatori incolpati avrebbero subito un vero e proprio raggiro dai rispettivi procuratori che li avrebbero forniti di falsi passaporti al fine di essere tesserati immediatamente come comunitari (è il caso di Valentim Do Carmo Alberto Neto e di Da Silva Mercado Alejandro Damian) o per ottenere, dopo l’iniziale tesseramento come extracomunitario, la variazione di stato in comunitari. Gli argomenti addotti dalla difesa (che, peraltro, non ha neppure tentato di contestare l’accertata falsità dei passaporti, tutti apparentemente rilasciati dal famigerato - e inesistente - funzionario della Guardia Civile di Lisbona “Ferreira”) non intaccano, però, la solidità della dettagliata motivazione della delibera di primo grado che ha spiegato nei particolari, per ogni singolo caso, le circostanze in cui i documenti falsi vennero emessi e consegnati agli interessati. Appare inutile riportare in questa sede quanto già detto dalla Commissione Disciplinare le cui argomentazioni vanno in toto condivise e la cui decisione va confermata pienamente sia per quel che riguarda la responsabilità dei calciatori che dei dirigenti dell’Udinese Calcio, Pozzo Gino e Marcatti Sigfrido. Anche in ordine alla misura delle sanzioni inflitte, la decisione impugnata può essere condivisa, ad eccezione della sanzione comminata al Pozzo che può essere, per motivi di equità sostanziale, limitata al 31.12.2002. La responsabilità oggettiva dell’Udinese Calcio deriva automaticamente dalla illecita condotta dei suoi tesserati ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., senza che possano avere alcun valore le allegazioni di buona fede e di mancanza di colpa. Com’è noto, infatti, la responsabilità oggettiva opera al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull’ente sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali, suoi tesserati. L’Udinese Calcio, peraltro, deve rispondere anche - in via diretta - della violazione ascritta al Pozzo che, all’epoca dei fatti (febbraio - agosto 1999) riguardanti il tesseramento di Amaral De Castro Jorge Henrique, detto Jorginho, era procuratore speciale della società e ne aveva quindi la legale rappresentanza. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’Udinese Calcio di Udine, dal Sig. Marcatti Sigfrido, dal Sig. Pozzo Gino e dai calciatori Dos Santos Warley Silva, Da Silva Mercado Alejandro, Valentim Do Carmo Alberto Neto e Amaral De Castro Jorge Henrique, così decide: - respinge gli appelli dell’Udinese Calcio di Udine, del Sig. Marcatti Sigfrido e dei calciatori Dos Santos Warley Silva, Da Silva Mercado Alejandro, Valentim Do Carmo Alberto Neto e Amaral De Castro Jorge Henrique; - in parziale accoglimento dell’appello del Sig. Pozzo Gino, riduce al 31.12.2002 la sanzione dell’inibizione già inflitta dai primi giudici; - ordina restituirsi la tassa versata dal Sig. Pozzo Gino; - ordina incamerarsi le tasse versate dall’Udinese Calcio, dal Sig. Marcatti Sigfrido e dai calciatori Dos Santos Warley Silva, Da Silva Mercado Alejandro, Valentim Do Carmo Alberto Neto e Amaral De Castro Jorge Henrique.
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