COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 12/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 1/ 4/2012 TRIGNO CELENZA – CASALBORDINO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 12/04/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 1/ 4/2012 TRIGNO CELENZA - CASALBORDINO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della Società Casalbordino con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Trigno Celenza, per aver nel corso della gara, sostituito il guardalinee allontanato dall'arbitro con un altro dirigente e non anche con un calciatore;
- rilevato che l'art.63 NOIF comma 2 prevede che quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica;
- atteso che a seguito dell'allontanamento dell'assistente di parte Serafini Donato del Trigno Celenza, quest'ultimo veniva sostituito con Gaspari Donato Nicola, dirigente dello stesso Trigno Celenza, regolarmente indicato in distinta, così come riportato dall'arbitro nel referto gara;
DELIBERA
a) di respingere il reclamo, confermando il risultato acquisito in campo e cioè : Trigno Celenza / Casalbordino 1 a 1;
b) di incamerare la tassa reclamo.