COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 181 DEL 26.3.2012 (Gara: CERTOSA – REAL TORBELLAMONACA 1970 del 24.3.2012 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 181 DEL 26.3.2012 (Gara: CERTOSA – REAL TORBELLAMONACA 1970 del 24.3.2012 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società reclamante chiede che venga inflitta alla controparte la perdita della gara in quanto unica responsabile degli episodi che hanno causato la sospensione dell’incontro. Considerato che dall’esame degli atti ufficiali si rileva chiaramente che l’incontro è stato anticipatamente interrotto a causa delle intemperanze e della violenza di tesserati e sostenitori di entrambe le Società, venendosi a creare una situazione di pericolo tale da impedire all’arbitro la prosecuzione dell’incontro, per cui risultano inattendibili le doglianze della ricorrente. Tenuto conto che la reclamante ha fatto presente che il calciatore a cui è stato addebitato di aver colpito un avversario con un pugno è MARIANI FEDERICO (CERTOSA) e non COMPOSTO FABIO (REAL TORBELLAMONACA). rilevato che il calciatore espulso è effettivamente MARIANI FEDERICO e non COMPOSTO FABIO, come confermato dall’arbitro in sede di supplemento di referto; tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL TORBELLAMONACA e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata. Trasmette al Giudice di I grado gli atti relativi alla posizione del calciatore MARIANI FEDERICO (CERTOSA) e COMPOSTO FABIO (REAL TORBELLAMONACA) per i provvedimenti di competenza. La tassa reclamo va incamerata.
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