COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO DI FARFA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6, LA LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, L’AMMENDA DI € 150,00 PER PRIMA RINUNCIA, NONCHÉ LA SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 21/3/12 ( Gara: BRICTENSE – CASTELNUOVO DI FARFA del 17/3/12 – Campionato C5 D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO DI FARFA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6, LA LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, L'AMMENDA DI € 150,00 PER PRIMA RINUNCIA, NONCHÉ LA SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 21/3/12 ( Gara: BRICTENSE – CASTELNUOVO DI FARFA del 17/3/12 - Campionato C5 D Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva quanto segue: la ricorrente, a motivo del reclamo, ha dedotto: a) che i giocatori della Brictense sarebbero stati aggrediti dai sostenitori del Castelnuovo di Farfa, i quali avevano invaso il terreno di gioco; b) che in occasione della zuffa tra i giocatori delle due squadre, l'Arbitro avrebbe espulso tre calciatori in campo della Brictense e soltanto due calciatori in campo, più uno di riserva del Castelnuovo di Farfa; c) che il capitano del Castelnuovo di Farfa, De Angelis Federico, non avrebbe assolutamente dichiarato all'arbitro che la sua squadra non intendeva proseguire l'incontro, e ciò, in quanto, essendo stato espulso in precedenza, egli si trovava già nello spogliatoio. Per tali motivi la reclamante ha quindi chiesto che, in riforma della decisione impugnata, la punizione sportiva di perdita della gara venga invece comminata a carico della Soc. Brictense; o quanto meno che venga disposta la ripetizione dell'incontro. Si è inoltre chiesta una riduzione della sanzione inflitta al calciatore De Angelis Federico, perché ritenuta eccessiva. La Soc. Brictense ha depositato, a sua volta, proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo. Nel rapporto di gara e nel successivo supplemento, documenti che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, l'arbitro ha descritto dettagliatamente il susseguirsi degli eventi che si sono verificati in campo al 20° del primo tempo, e ha precisato, a tal riguardo, che, in occasione della rissa scoppiata tra alcuni giocatori delle due squadre, egli aveva sanzionato l'espulsione di tre giocatori per parte, due dei quali si trovavano in panchina al momento dello scoppio della rissa, e precisamente il n. 11, Cavallari Marco della Soc. Brictense e il n. 6, De Angelis Federico, capitano del Castelnuovo di Farfa. L'arbitro ha riferito inoltre che, contestualmente, si erano verificati accesi scontri anche tra i sostenitori delle due squadre nella zona esterna al campo di gioco; rissa alla quale avevano partecipato anche i giocatori Cavallari Marco del Brictense e Flamini Cristian del Castelnuovo, i quali avevano abbandonato il terreno di gioco, sebbene l'Arbitro li avesse invitati a non uscire, per non aggravare la situazione. L'arbitro ha infine precisato che, tornata la calma sia in campo che fuori, il capitano del Castelnuovo di Farfa, prima di abbandonare il terreno di gioco - in quanto espulso - gli aveva comunicato la decisione della sua squadra di non riprendere il gioco, ed infatti i giocatori del Castelnuovo di Farfa erano rientrati negli spogliatoi, sicché egli si era visto costretto a fischiare la fine dell'incontro. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'arbitro, risultano quindi prive di fondamento le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno del ricorso, e basate su fatti e circostanze che non hanno trovato alcun riscontro. Deve pertanto considerarsi corretta la decisione del Giudice Sportivo, che ha ritenuto la Soc. Castelnuovo di Farfa unica responsabile della mancata regolare conclusione della gara, per aver rinunciato a proseguire la stessa. Quanto al calciatore De Angelis Federico, che ha colpito con violenti pugni e calci alcuni giocatori avversari, questa Commissione ritiene del tutto congrua e adeguata, rispetto alla condotta reiteratamente violenta dell'interessato, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma i provvedimenti del Giudice Sportivo. La tassa di reclamo va incamerata.
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