COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIPICCIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 39 DELL’8.3.2012 (Gara: SPORTING BAGNOREGIO – SIPICCIANO del 3.3.2012 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIPICCIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA
DELLA GARA A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 39 DELL’8.3.2012
(Gara: SPORTING BAGNOREGIO – SIPICCIANO del 3.3.2012 – Campionato III Categoria
Viterbo)
La Società SIPICCIANO, con il reclamo a margine, si doglie delle decisioni del Giudice di prima
istanza e contesta la motivazione della sospensione dell’incontro – inferiorità numerica da parte
della ricorrente – poiché all’atto della fine anticipata della gara la squadra si trovava ancora con
sette calciatori in campo e l’espulsione del quinto giocatore sarebbe avvenuta dopo la sospensione
stessa.
La Società SIPICCIANO desume poi che la decisione della sospensione sarebbe dovuta al
comportamento di un Dirigente e del Massaggiatore della Società SPORTING BAGNOREGIO i
quali, entrando indebitamente sul terreno di gioco e rivolgendo minacce ed offese al portiere
avversario, avrebbero determinato un clima di tensione tale da non consentire la continuazione
dell’incontro.
A motivo di quanto sopra e di presunti errori tecnici dell’arbitro, il quale non avrebbe controllato
che il Dirigente di cui sopra, dopo il conseguente allontanamento, avesse effettivamente lasciato il
terreno di gioco e avrebbe consentito al citato massaggiatore di entrare in campo, la reclamante
chiede che venga inflitta alla Società SPORTING BAGNOREGIO la perdita della gara, in quanto
responsabile dei fatti che hanno condotto alla fine anticipata dell’incontro.
Tale istanza è stata ribadita in sede di audizione durante la quale la Società ha rinunciato alla
richiesta subordinata della ripetizione della gara espressa originariamente nel reclamo.
Dall’esame degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) non si è rilevata alcuna
traccia di quanto dedotto dalla reclamante.
Infatti, nel proprio rapporto, assai lineare, l’arbitro descrive puntualmente le circostanza che hanno
causato la sospensione della gara per inferiorità numerica da parte della Società SIPICCIANO: al
36mo del II tempo, dopo la convalida di una rete a favore della Società BAGNOREGIO, il Dirigente
della stessa, BURLA ROBERTO, entrato sul terreno di gioco, insultava pesantemente il portiere
della squadra avversaria e veniva conseguentemente allontanato.
Dopo l’allontanamento, il BURLA rientrava in campo continuando ad offendere il portiere il quale
reagiva colpendolo con un forte calcio e veniva, quindi, espulso. Dopo l’allontanamento del
massaggiatore della Società SPORTING BAGNOREGIO, Sig. ARCANGELI ALESSIO, che entrato
in campo ooffendeva lo stesso portiere, il calciatore della Società SIPICCIANO, AGULLI
FABRIZIO, offendeva l’arbitro e veniva anch’egli espulso. A tal punto la Società SIPICCIANO che
contava già 4 espulsioni compresa quella del MAURINI, veniva a trovarsi con 6 calciatori in campo,
per cui l’arbitro sospendeva definitivamente l’incontro al 37mo del II tempo.
Da quanto sopra esposto appaiono prive di fondamento le doglianze della ricorrente, per cui
questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SIPICCIANO, confermando la decisione
impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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