COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 – Reclamo A.S. Monilia avverso la squalifica del calciatore Matteo Cagnoli fino al 30 settembre 2013. Gara Monilia – Valle 2008 del 4 marzo 2012 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 43 dell’8 marzo 2012 D.D. Chiavari.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 - Reclamo A.S. Monilia avverso la squalifica del calciatore Matteo Cagnoli fino al 30 settembre 2013. Gara Monilia - Valle 2008 del 4 marzo 2012 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 43 dell'8 marzo 2012 D.D. Chiavari. Il Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Chiavari, tra i provvedimenti assunti in ordine alla gara in epigrafe, infliggeva al calciatore Matteo Cagnoli, tesserato A.S. Monilia, la squalifica fino al 30.9.2013. Secondo il rapporto di gara, l’arbitro aveva espulso il Cagnoli al secondo minuto del secondo tempo per ingiurie e minacce alla sua persona. Alla formalizzazione del provvedimento, uscito dal terreno di gioco, il calciatore prendeva a calci la porta dello spogliatoio dell’arbitro, causandone la rottura. A questo punto l’ufficiale di gara, accerchiato dai calciatori del Monilia, decretava la fine anticipata dell’incontro e si precipitava verso il suo spogliatoio ove stazionava il Cagnoli, che reiterando il comportamento ingiurioso e minaccioso, lo colpiva più volte al petto indirizzandogli alcuni sputi. Dopo la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul Comunicato Ufficiale, l’arbitro inviava alla Delegazione Distrettuale di Chiavari un supplemento nel quale precisava che il Cagnoli non gli aveva sputato direttamente, ma durante le sue esagitate proteste, alcuni spruzzi involontari di saliva lo avevano raggiunto al petto. L’A.S. Monilia ha proposto reclamo alla C.D. chiedendo la riduzione della squalifica, ritenuta proprio eccessiva perché il calciatore non aveva sputato all’arbitro. Convenuto in giudizio, il direttore di gara, confermati i chiarimenti già espressi nel supplemento e scusatosi per non essere stato sufficientemente chiaro sul primo rapporto, precisava anche di non essere stato oggetto di gesti violenti ma di essere stato più volte spinto dal Cagnoli, in occasione delle proteste presso lo spogliatoio. Quanto sopra consente di rideterminare la squalifica del calciatore Matteo Cagnoli riducendola dal 30.9.2013 al 31.12.2012. In tal senso la Commissione Disciplinare delibera. La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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