COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 31/ 3/2012 RIVAROLESE 2009 S.R.L. – AYGREVILLE CALCIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 31/ 3/2012 RIVAROLESE 2009 S.R.L. - AYGREVILLE CALCIO
La società ASD AYGREVILLE CALCIO con raccomandata spedita il 4/04/2012 ha inteso presentare rituale
reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.
La reclamante si duole che la controparte SSD RIVAROLESE 2009 abbia fatto partecipare alla gara in oggetto
il giocatore nº 1 MILANO ANTONIO (nato il 27/06/1996) che aveva appena preso parte alla gara precedente
Rivarolese-Brandizzo (campionato Juniores Regionale).
Preliminarmente occorre rilevare che le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella
stessa giornata non comportano la punizione sportiva della perdita della gara ma solo l'applicazione di sanzioni
disciplinari ed amministrative a carico dei soggetti inadempienti ( art. 17 comma 6 lettera a del C.G.S. ).
A seguito poi degli accertamenti esperiti da questo Giudice si é rilevato che il summenzionato Milano Antonio
nella gara Rivarolese - Brandizzo (segnalata dalla reclamante) é stato solamente INSERITO in distinta come nº
12 e non é subentrato ad altro giocatore nel corso della gara nonostante le cinque sostituzioni effettuate dalla
società Rivarolese. La semplice presenza in distinta, come dovrebbe essere risaputo, non rappresenta
partecipazione alla gara per cui nessun provvedimento può essere assunto a carico della società e del
giocatore avente pieno titolo a partecipare alla gara oggetto del presente reclamo.
Tutto ciò premesso, SI DELIBERA
- di respingere il reclamo presentato dalla società AYGREVILLE CALCIO perché privo di fondamento
- di omologare la gara con il risultato conseguito in campo e cioé :
RIVAROLESE 2009 - AYGREVILLE CALCIO 2-1
- di porre a carico della società AYGREVILLE CALCIO la tassa reclamo che non risulta versata
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº 53 del 5/04/2012
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