COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A) Ricorso della Società A.S.D.C. MARENE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Arrigo Giovanni di cui al C.U. n. 42 del 22/03/12 – Delegazione Provinciale di Cuneo – Gara A.S.D.C. MARENE – VERZUOLO del 16/03/12 – Campionato Seconda categoria – Girone O

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A) Ricorso della Società A.S.D.C. MARENE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Arrigo Giovanni di cui al C.U. n. 42 del 22/03/12 – Delegazione Provinciale di Cuneo – Gara A.S.D.C. MARENE - VERZUOLO del 16/03/12 – Campionato Seconda categoria – Girone O Con ricorso tempestivamente proposto la Società MARENE ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore Arrigo Giovanni, squalificato fino al 31/05/12 per avere tenuto un comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara, anche dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco. Lamenta la ricorrente l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, in quanto l’allenatore avrebbe sì bestemmiato ed imprecato contro l’arbitro ma non gli avrebbe in alcun modo sfiorato la divisa, né in campo, né tantomeno allontanandosi dallo stesso. L’esame del referto arbitrale, che com’è noto costituisce fonte di prova privilegiata ai fini della giustizia sportiva, consente di affermare con assoluta certezza il comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto dall’allenatore nei confronti del direttore di gara, condotta peraltro certamente reiterata anche a seguito dell’allontanamento del tesserato dal terreno di gioco. Alla luce di tali premesse poco importa che il tesserato abbia tirato la divisa dell’arbitro o lo abbia “soltanto” cinto nel tentativo di spingerlo. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare del tutto congrua e proporzionata ai fatti accaduti. Per questi motivi la Commissione Disciplinare RIGETTA il reclamo presentato dalla Società A.S.D.C. MARENE. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo già versata.
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